IL CONSENSO DEVE PERSISTERE DURANTE TUTTO IL RAPPORTO SESSUALE. CASS N. 19638/2024

15.09.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa. La spunta rappresenta il consenso che deve persistere per tutto l'atto, metaforicamente raffigurato dal cuore
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa. La spunta rappresenta il consenso che deve persistere per tutto l'atto, metaforicamente raffigurato dal cuore

A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: CONSENSO SESSUALE - VIOLENZA SESSUALE - DINAMICA DEL CONSENSO - CONSENSO CONTINUO - AUTODETERMINAZIONE - CASS N. 19638/2024 - ART. 609 BIS CP -

INDICE

1) LA QUESTIONE;

2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;

3) CONCLUSIONI.-

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[1]

LA QUESTIONE

Notizie che, purtroppo, leggiamo spesso nelle pagine di cronaca: un ragazzo approfittando delle condizioni di inferiorità psichica, determinate dall'abuso di sostanze alcoliche, di una ragazza, consuma con la stessa un rapporto sessuale, il cui consenso, sebbene originariamente prestato, non poteva, per detti motivi, essere confermato durante l'atto.-

E' configurabile il reato di violenza sessuale?

[2]

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La risposta fornita dalla Cassazione è positiva.-

Infatti, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen.[1] la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente ad un consenso originariamente prestato, intervenga "in itinere" una manifestazione di dissenso, anche non esplicita (quindi anche se non espressa verbalmente ma evidente attraverso segnali non verbali di disagio o rifiuto[2]), ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà[3].-

Tale principio è, altresì, valido nel caso in cui, come nella specie, successivamente ad un consenso originariamente prestato, intervenga "in itinere" una circostanza che privi la parte offesa della capacità di prestare il consenso[4], che, inevitabilmente, diventa invalido ed il partner ha l'obbligo di fermarsi e di non procedere oltre.-

Nella fattispecie in commento, sebbene la ragazza avesse avuto inizialmente comportamenti disinibiti e avesse manifestato la volontà di appartarsi, durante il rapporto sessuale, aveva perduto del tutto i sensi e non aveva potuto esprimere un valido consenso, trovandosi in stato d'incoscienza, a causa dell'abuso dell'alcol, come evincibile dal referto medico riportante un valore molto alto di etanolo.-

A tanto, poi, si aggiunge la condotta del ragazzo che, seppure non del tutto lucido, aveva avuto consapevolezza dello stato psichico della vittima che "barcollante, cadeva piu' volte, ma venuta portata sotto braccio", sul luogo della violenza, dal medesimo, come emerso dalle dichiarazioni di un teste il quale, in sede di sommarie informazioni, aveva riferito, anche, che una volta terminato l'atto, l'imputato gli aveva fatto un sorriso per far intendere che era stato consumato un rapporto sessuale con la persona offesa.-

[3]

CONCLUSIONI

Il consenso non è un atto statico, ma un processo dinamico che deve essere costantemente rispettato. La giurisprudenza ha chiarito che un consenso originariamente prestato può diventare invalido se durante l'atto emergono condizioni – anche auto causate, tipo l'assunzione volontaria e spontanea di droghe ed alcool - che privano la parte offesa della capacità di esprimere un consenso libero e consapevole.-

Le alterazioni psicofisiche, come uno stato di ebbrezza, o altre forme di compromissione della capacità mentale, possono influire sulla validità del consenso, che diventa (associato ad altri elementi, vedi nota sub. 2, invalido.-

La sentenza, in definitiva, sottolinea che il consenso, per essere valido, deve essere presente e consapevole per tutta la durata[5] dell'atto sessuale, durante il quale le parti coinvolte devono essere in grado di esercitare una volontà libera e informata in ogni fase della relazione.-

NOTE

[1] Il reato di violenza sessuale in Italia è regolato dall'articolo 609-bis del Codice Penale, che lo definisce come un atto sessuale compiuto senza il consenso dell'altra persona. Tradizionalmente, la valutazione del consenso si è concentrata sulla sua espressione iniziale, ma la giurisprudenza e le sentenze recenti hanno iniziato a considerare anche le dinamiche che possono emergere durante il rapporto stesso. In particolare, la questione del dissenso manifestato "in itinere" — ovvero durante l'atto sessuale — ha acquisito una rilevanza crescente.-

[2] Il dissenso può manifestarsi attraverso segnali non verbali o comportamentali che indicano chiaramente il desiderio di cessare l'atto. Questo significa che anche un cambiamento di atteggiamento durante l'atto, come un comportamento passivo, la mancanza di partecipazione attiva, o segni evidenti di disagio, possono essere sufficienti per avere rilevanza penale.-

[3] Ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è richiesta la mera "mancanza del consenso", non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato ai danni di persona dormiente (sul punto si veda https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/violenza-sessuale-per-il-marito-che-ha-un-rapporto-con-la-moglie-dormiente-cass-n-43818-2023/ )

[4] Nel contesto di un atto sessuale, è possibile che circostanze intervenute successivamente al consenso originariamente prestato possano privare la parte offesa della capacità di prestare un consenso valido. Queste circostanze possono includere alterazioni dello stato di salute, condizioni psicologiche o fisiche, o qualsiasi altro fattore che influisca sulla capacità della persona di esprimere un consenso informato e consapevole.-

[5] La presenza di un "valido consenso" è, altresì, necessaria ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. In tal senso, la CEDU ha reiteratamente affermato che gli articoli 3 e 8 della Convenzione richiedono "un obbligo positivo agli Stati di adottare disposizioni di diritto penale che criminalizzino e puniscano efficacemente qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche quando la vittima non ha opposto resistenza fisica" (v., ex plurimis, M.C. c. Bulgaria, no. 39272/98, par. 166, CEDU 2003 XII, Y. c. Bulgaria, no. 41990/18, par. 95, 20 febbraio 2020; J.L. v. Italia, n. 5671/16, 27 maggio 2021)

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