IL CASO DEL CARABINIERE ROCKSTAR CONDANNATO DALLA CORTE DEI CONTI

A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO
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INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) IL PRINCIPIO DELL'ESCLUSIVITÀ;
3) LE ECCEZIONI AL PRINCIPIO;
4) L'AUTORIZZAZIONE, COME FUNZIONE E LE CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA RICHIESTA
5) CONCLUSIONI.-
Hai fretta? Andiamo dritti al sodo
🎤👮♂️ Uniforme di giorno, Freddie Mercury di notte
Un brigadiere dei Carabinieri 👮♂️ cantava in una tribute band dei Queen 🎶 senza autorizzazione. Per la Corte dei Conti ⚖️ non era solo passione, ma un'attività retribuita 💰: condannato a restituire quasi 19.000 €.
📜 Il principio dell'esclusività
Chi indossa una divisa deve dedicarsi esclusivamente al proprio incarico: ogni attività retribuita extra (anche nel tempo libero) richiede autorizzazione. La legge è chiara, e le eccezioni sono pochissime.
⚖️ Le conseguenze del "fuori programma"
Senza autorizzazione scatta la tripla sanzione: disciplinare, restituzione dei compensi e responsabilità erariale. Anche il talento artistico deve sottostare alle regole della pubblica amministrazione.
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[1] INTRODUZIONE
Dal palco alla caserma, andata e ritorno. È la storia — diventata rapidamente virale — di un brigadiere dei Carabinieri che, al di fuori dell'orario di servizio, si esibiva come cantante in una tribute band dei Queen. Talento indiscusso, tanto da calcare palcoscenici importanti, fino a condividere la scena con un ex membro degli Spandau Ballet in un noto anfiteatro sardo, durante l'ultima estate.-
Ma secondo la ricostruzione della Corte dei Conti, quella passione musicale si era trasformata in un'attività non occasionale e chiaramente lucrativa, con compensi ben oltre il semplice rimborso delle spese. Da qui la condanna a restituire quasi 19 mila euro, ritenuti indebiti in quanto percepiti in assenza di autorizzazione.-
Il brigadiere ha, però, impugnato la decisione, sostenendo che i pagamenti ricevuti fossero meri rimborsi spese legati alle esibizioni. Ma cosa prevede davvero la legge? Perché un militare non può svolgere un secondo lavoro — anche artistico — senza autorizzazione?
[2] IL PRINCIPIO DELL'ESCLUSIVITÀ
Il personale delle Forze Armate, compresi i Carabinieri, è soggetto a un rigido regime di incompatibilità lavorativa. La regola generale è chiara: chi indossa una divisa deve dedicarsi in modo esclusivo al proprio incarico istituzionale, a tutela della dedizione al servizio, dell'imparzialità e dell'immagine dell'Amministrazione.
A sancirlo è l'articolo 894 (e seguenti) del Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. n. 66/2010), che vieta l'esercizio di attività professionali, commerciali o comunque lucrative, salvo eccezioni previste dalla legge.-
Lo stesso principio è ribadito dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, applicabile a tutti i dipendenti pubblici, militari inclusi: per svolgere incarichi retribuiti, non rientranti nei propri compiti istituzionali, è necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.-
[3] LE ECCEZIONI AL PRINCIPIO
Non tutto è vietato. Esistono infatti attività che il militare può svolgere anche senza autorizzazione, purché non interferiscano con il servizio o compromettano il prestigio dell'Istituzione. Tra queste:
• scrivere per giornali e riviste;
• partecipare a convegni, seminari o conferenze;
• ricevere premi o rimborsi spese documentati;
• pubblicare libri o sfruttare opere dell'ingegno a fini editoriali.-
Al contrario, qualunque attività retribuita e continuativa svolta per soggetti privati o enti necessita sempre di autorizzazione, anche se effettuata nel tempo libero.
[4] L'AUTORIZZAZIONE, COME FUNZIONE E LE CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA RICHIESTA
Per ottenere il permesso, il militare deve presentare una richiesta formale, specificando l'attività, il compenso previsto, la durata e il committente.-
L'Amministrazione
valuta:
• la compatibilità con i doveri d'ufficio;
• l'assenza di conflitti d'interesse;
• l'impatto sull'efficienza del servizio;
• la tutela dell'immagine dell'Istituzione.-
Se la richiesta riguarda un incarico da parte di una pubblica amministrazione, la mancata risposta entro 30 giorni equivale a silenzio-assenso. Se invece l'attività proviene da un soggetto privato, l'assenza di risposta si interpreta come diniego.-
E se il lavoro viene comunque svolto senza
autorizzazione?
Scatta una potenziale triplice
conseguenza:
- sanzione disciplinare;
- restituzione dei compensi percepiti;
- eventuale responsabilità erariale davanti alla Corte dei Conti — come nel caso del nostro brigadiere-cantante.
[5] CONCLUSIONI
Il divieto di svolgere attività lavorative ulteriori per il personale delle Forze Armate non è una mera formalità burocratica, ma risponde a precise esigenze istituzionali. La legge impone l'esclusività del servizio per garantire la piena dedizione al ruolo pubblico, prevenire conflitti di interesse, tutelare l'imparzialità e il decoro dell'Amministrazione, assicurare l'efficienza operativa e preservare l'equilibrio gerarchico tipico dell'ordinamento militare. In definitiva, si tratta di una norma pensata per proteggere non solo il corretto funzionamento dell'Istituzione, ma anche la fiducia dei cittadini nei confronti di chi indossa una divisa.-
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