GUARDARE LE PAY TV CON IL ‘PEZZOTTO’: NIENTE REATO, SOLO UNA MULTA.

13.12.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: PIRATERIA AUDIOVISIVA - PEZZOTTO - PAY TV - DIRITTO D'AUTORE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - TRIBUNALE DI LECCE - SENTENZA GIUDIZIARIA - LEGGE ANTI-PEZZOTTO - STREAMING ILLEGALE - CONTENUTI PROTETTI - NORMATIVA ITALIANA - VIOLAZIONE COPYRIGHT - DISPOSITIVI ILLEGALI.-

DISCLAIMER: Questo articolo ha scopo puramente informativo e non intende, in alcun modo, suggerire, istigare o promuovere comportamenti illeciti o illegittimi. Si invita espressamente il lettore a rispettare la normativa vigente, nonchè ad utilizzare esclusivamente sistemi legali per accedere a contenuti audiovisivi protetti da copyright. La pirateria rappresenta un danno significativo per l'industria culturale e può comportare conseguenze legali per i responsabili.-

INDICE

1. INTRODUZIONE;

2. LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA;

3. CONCLUSIONI.-

*****

[1] INTRODUZIONE

Guardare contenuti di TV a pagamento attraverso il cosiddetto "pezzotto[1]" non costituisce una ipotesi di reato, secondo quanto stabilito da una recente sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Lecce Roberta Maggio. La decisione ha portato all'assoluzione, con formula piena, di 13 imputati[2], accusati del reato di ricettazione, nonché di essere coinvolti nella produzione, distribuzione e vendita di dispositivi e software illegali progettati per accedere a contenuti audiovisivi protetti da copyright.-

Decisione conforme alla previsione di legge?

[2] LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

A fondamento della propria decisione, il Tribunale ha ribadito che mancavano elementi probatori per dimostrare che gli imputati avessero partecipato attivamente alla produzione o alla distribuzione dei dispositivi incriminati, o che li avessero detenuti per finalità commerciali. Questo orientamento trova conferma in precedenti sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui "se l'acquirente ha ricevuto il supporto illecito per uso personale e non per immetterlo a sua volta in commercio si configura solo l'illecito amministrativo". In assenza di prove del dolo specifico o di una condotta finalizzata al commercio, le accuse non possono tradursi in una condanna penale, ma in una semplice sanzione amministrativa, anche piuttosto blanda, come nel caso di specie (nel quale non era contesta la recidiva e, quindi, applicata la misura base) pari a 154 euro.-

[3] CONCLUSIONI

Questa sentenza, pur generando discussioni, è in linea con la normativa vigente, tra cui la legge sul diritto d'autore (n. 633/41), la cosiddetta legge "anti-pezzotto" (n. 93/2023), e le modifiche introdotte dall'ultimo decreto omnibus[3]. La normativa prevede che chi usufruisce di contenuti protetti senza fini di lucro o di diffusione ulteriore possa incorrere in:

  • Una sanzione amministrativa compresa tra 154 e 5000 euro, con importi maggiori in caso di recidiva;
  • La confisca del dispositivo utilizzato.-

Tuttavia, questa normativa si applica esclusivamente agli utenti finali. Per chi crea o condivide i contenuti pirata e per gli intermediari, le pene sono molto più severe, trattandosi di condotte di rilevanza penale.-

Occorre ribadire che, in ogni caso, l'uso dei dispositivi illegali come il "pezzotto" ha un impatto significativo sull'industria audiovisiva. Le perdite economiche per le emittenti televisive e i produttori di contenuti sono ingenti, riducendo le risorse destinate alla produzione di nuovi programmi e alla creazione di posti di lavoro. Inoltre, si crea una disparità tra i consumatori che pagano regolarmente i servizi e coloro che ricorrono a sistemi illegali.-

Per evitare problemi legali e contribuire al rispetto dei diritti d'autore, è consigliabile sottoscrivere regolari abbonamenti ai servizi di streaming e TV a pagamento. In questo modo si sostiene un settore che genera occupazione e offre contenuti di qualità in modo sicuro e legale.-

NOTE

[1] "App'zzottato" in dialetto napoletano significa falsificato, di qui il termine "pezzotto", ormai entrato nel vocabolario della lingua italiana. Si tratta di un dispositivo elettronico che, tramite connessione internet, consente di accedere a contenuti protetti da copyright, come eventi sportivi e film, senza l'autorizzazione dei detentori dei diritti. Funziona spesso attraverso server remoti illegali, che trasmettono i segnali crittografati decodificandoli per l'utente finale.-

[2] Assistiti dagli Avvocati Cosimo D'Agostino, Giovanni Tarantino, Salvatore Donadei, Raffaele Benfatto, Stefano Zurzolo, Davide De Giuseppe, Francesco Cavallo, Giuseppe Bonsegna, Anna Capone, Fabio Ruberto, Francesco Milanese e Salvatore Pinnetta.-

[3] Una delle novità principali è la possibilità di bloccare i flussi pirata entro 30 minuti dalla segnalazione. Questo rende molto più difficile per i servizi illegali continuare a operare indisturbati durante eventi di grande richiamo, come partite di calcio o prime visioni.-

Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:

  1. La sentenza del Tribunale di Lecce: Guardare contenuti Pay TV con il "pezzotto" non configura una ipotesi reato  per gli utenti finali, ma solo un illecito amministrativo, con una sanzione di 154 euro nel caso analizzato.

  2. Le motivazioni della decisione: Mancavano prove di un coinvolgimento attivo degli imputati nella produzione o distribuzione dei dispositivi incriminati, e il loro utilizzo era limitato a scopi personali.

  3. Differenza tra utenti e creatori: La normativa distingue tra chi utilizza i dispositivi per uso personale  e chi li produce o distribuisce, che commette un vero e proprio reato.

  4. Le sanzioni previste dalla legge: Per gli utenti finali si prevedono multe tra 154 e 5000 euro e la confisca dei dispositivi, mentre pene più severe colpiscono chi crea o distribuisce i contenuti pirata.

  5. L'impatto sull'industria audiovisiva: L'uso del "pezzotto" causa danni economici significativi, minando gli investimenti in nuovi contenuti e la sostenibilità del settore. Sottoscrivere abbonamenti legali è il modo migliore per supportare l'industria.

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