GIUDIZIO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO POSITIVO, BOCCIATURA SOSPESA. TAR LECCE N. 548/2024
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
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INDICE
1) IL FATTO;
2) LA SENTENZA DEL TAR LECCE;
3) CONCLUSIONI.-
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IL FATTO
Nella valutazione di non ammissione, durante gli scrutini scolastici, che importanza riveste il giudizio positivo sull'alternanza scuola/lavoro?
A rispondere a questa domanda, seppure con un provvedimento cautelare, è il Tar Lecce, con il decreto in commento, a firma del Presidente Antonio Pasca, che si è occupato del caso di un alunno[1], non ammesso agli esami di stato, per il numero eccessivo di assenze, per la scarsa partecipazione ed i non soddisfacenti risultati, senza, tuttavia, che fosse stata valutato, in maniera positiva, l'esito di una stage formativo, rientrante nel progetto scuola/lavoro, presso un'officina meccanica.-
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LA SENTENZA DEL TAR LECCE
Proprio per questo motivo, cioè la mancata valutazione dei risultati raggiunti nello stage formativo, il Tar Lecce ha sospeso il provvedimento di non ammissione, ordinando un nuovo scrutino del Consiglio di Classe che dovrà tenere conto di questo profilo trascurato, unitamente alla circostanza che l'alunno era stato anche vittima di bullismo, il che, in qualche modo, potrebbe avere influenzato il suo rendimento ed i suoi risultati.-
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CONCLUSIONI
IL Tar Lecce, con il decreto cautelare in commento, ha stabilito un'importante precedente riguardo la necessità di considerare integralmente le competenze acquisite dagli studenti, non limitandosi ai soli voti tradizionali.-
NOTE
[1] Rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Pepe e Claudio Schiavano.-