EX INVIA DECINE DI EMAIL, CONDANNATA PER MOLESTIE E NON STALKING. CASS. N. 43642/2023

03.10.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: #reatoDiMolestie #art660CodicePenale #stalking #attiPersecutori #art612bisCodicePenale #supremaCorteDiCassazione #condotteReiterate #tenuitàDelFatto #interferenzaNellaSferaPrivata #relazioniSentimentali #petulanza #emailEMessaggiMolesti #sentenzaCassazione #condottaPenalmenteRilevante #molestieTelefoniche #appostamenti #giurisprudenza #persecuzione #causaDiNonPunibilità #ansiaEPaura 

INDICE

1) IL FATTO;

2) IL REATO DI MOLESTIE;

3) IL REATO DI STALKING;

4) LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE;

5) CONCLUSIONI.-

*****

[1]

IL FATTO

Nonostante l'ex fidanzato le avesse chiesto di non avere più alcun tipo di rapporto, una donna continuava ad inviare decine di e-mail e messaggi sul telefonino, oltre a compiere appostamenti, con il fine di mantenere un contatto con l'amante perduto.-

Tale atteggiamento – "petulante" - insistente e pressante, interferiva, evidentemente, nella sfera privata dell'uomo.-

Seppure determinato dalla incapacità della donna di accettare la fine della relazione sentimentale, tale condotta è penalmente rilevante? Ovviamente, la risposta è assai scontata, ma vediamo come ha qualificato i fatti la Suprema Corte di Cassazione, reato di molestia oppure atti persecutori?

[2]

IL REATO DI MOLESTIE

Il reato di molestie o disturbo alle persone è disciplinato dall'articolo 660 del Codice Penale italiano e prevede la punizione per chi, per petulanza o per un altro biasimevole motivo, arreca disturbo o molestia ad altri in un luogo pubblico o aperto al pubblico.-

Elementi costitutivi del reato di molestie:

1. Condotta molesta o disturbante: Il reato si configura quando l'autore pone in essere un comportamento che risulta sgradito, fastidioso o invadente nei confronti della vittima, in modo da interferire nella sua tranquillità. La molestia può essere realizzata attraverso vari mezzi, come comunicazioni telefoniche, messaggi, e-mail, pedinamenti, o anche attraverso comportamenti reiterati in presenza fisica.

2. Petulanza o biasimevole motivo: Il codice richiede che la condotta sia guidata da un atteggiamento di petulanza, ovvero da un modo di agire pressante, indiscreto e invadente, oppure da un motivo biasimevole, ossia riprovevole e moralmente disapprovato. Ad esempio, motivi di vendetta, gelosia o desiderio di provocare fastidio possono essere considerati biasimevoli.

3. Luogo pubblico o aperto al pubblico: L'elemento del luogo è rilevante per la configurazione del reato. Le molestie devono avvenire in luoghi pubblici, come strade, piazze, negozi, o aperti al pubblico, come bar, ristoranti, parchi. Tuttavia, la giurisprudenza ha esteso il concetto anche a comportamenti realizzati attraverso strumenti di comunicazione come il telefono, i messaggi, o le e-mail, che possono arrivare al destinatario ovunque esso si trovi.-

[3]

IL REATO DI STALKING

È importante distinguere il reato di molestie (art. 660 c.p.) da quello più grave di atti persecutori (stalking) previsto dall'art. 612-bis c.p. Per lo stalking è necessaria una condotta reiterata e sistematica che provochi nella vittima uno stato di ansia, paura o un fondato timore per la propria incolumità, al punto da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita. Mentre il reato di molestie può configurarsi anche con un singolo atto, lo stalking richiede la reiterazione di più condotte e un effetto più grave sulla vittima.-

[4]

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE

La Suprema Corte ha confermato che, nel caso di specie, era ravvisabile il reato di molestie, e non di stalking, confermando la sentenza di primo grado, che aveva qualificato in questo modo la condotta; interessante, poi, è la mancata applicazione dell'art. 131 bis cp – cioè una causa di non punibilità per tenuità del fatto – in quanto il reato era stato caratterizzato da condotte reiterate, la cui sussistenza rendeva inapplicabile tale misura.-

[5]

CONCLUSIONI

La condotta dell'imputata è stata considerata molesta, ma non ha raggiunto il livello di gravità richiesto per lo stalking. Sebbene vi fosse un invio ripetuto di e-mail, il contenuto dei messaggi non era tale da risultare minaccioso o intimidatorio al punto da costituire una persecuzione nei confronti della persona offesa. La Corte ha rilevato che i messaggi erano motivati dalla "disperazione della donna per l'abbandono da parte del compagno" e dal suo "bisogno continuo di intrattenere un contatto con lui", senza però raggiungere il livello di pressione tipico dello stalking.-

Un altro elemento rilevante è individuabile nella circostanza che la persona offesa avesse in qualche modo risposto ai messaggi, anche se in modo freddo e distaccato, invitandola a interrompere la comunicazione. Questa reciprocità, seppur limitata, ha portato a escludere che vi fosse un comportamento di vera e propria persecuzione unilaterale, caratteristica tipica dello stalking.-

Dal box qui sotto puoi scaricare direttamente l'articolo in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)

Come Contattarci

✉️ studiolegalechiariello@gmail.com

✉️ avv.michelealfredochiariello@gmail.com

✉️ avv.laurabuzzerio@gmail.com

📲 +39 0883884725 Studio Legale Chiariello

📲 +39 3381893997 Avv. MicheleAlfredo Chiariello 

📲 +39 3703164277 Avv. Laura Buzzerio