L’EX CONIUGE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICHE PUO’ ACCEDERE ALL’ASSEGNO SOCIALE SENZA CHIEDERE, PRIMA, L’ AUMENTO DEL MANTENIMENTO. TRIB. COSENZA SENTENZA N. 488/2023
A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello
TAGS: ASSEGNO SOCIALE - EX CONIUGE - NO PREVENTIVA RICHIESTA AUMENTO MANTENIMENTO
INDICE
1)IL FATTO;
2)L'ASSEGNO SOCIALE;
3)LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI COSENZA.-
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IL FATTO
L'ex coniuge in difficoltà economiche può accedere alla misura dell'assegno sociale o deve, obbligatoriamente richiedere, prima – come sostenuto dall'Inps nel caso di specie – l'aumento del mantenimento?
A fornire risposta positiva, cioè che sia possibile chiedere direttamente l'assegno sociale, è il Tribunale di Cosenza qualche giorno fa..-
[2]
L'ASSEGNO SOCIALE
L'assegno sociale è una prestazione assistenziale, prevista e disciplinata dalla legge n. 335/95, che prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti[1] di natura reddituale e di cittadinanza. –
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LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI COSENZA
Il Tribunale del Lavoro di Cosenza, nella persona del Giudice, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, accoglieva il ricorso[2], rigettando la eccezione dell'Inps, per il quale "parte ricorrente, in ipotesi di stato di bisogno economico, avrebbe dovuto chiedere all'ex coniuge un sostegno economico prima di rivolgersi alla solidarietà generale",
in quanto, come stabilito dalla Cassazione n. 14513/2020:
"il diritto alla corresponsione dell'assegno […] prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno"
perché (ex plurimis Cass 24954/2021)
"la legge nulla prevede circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività".-
NOTE
[1] I requisiti richiesti sono: 1) compimento del 67^ anno di età; 2) cittadinanza italiana o di uno degli Stati della U.E o extracomunitaria con carta di soggiorno; 3) residenza italiana; 4) reddito del richiedente non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato; 5) reddito del richiedente cumulato a quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. I redditi da tenere in considerazione sono quelli assoggettabili all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, quelli esenti da imposta quali le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato (pensione di invalidità civile, cieco civile, sordomuto, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall'Inail, pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, etc) ed ancora redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, interessi sui BOT e CCT, etc) ed infine gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile .-
[2] Avendo, naturalmente, la parte tutti i requisiti richiesti dalle legge.-
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