ESAMI DI RECUPERO A LUGLIO? NO ALLA BOCCIATURA DELL’ALUNNO! COMMENTO ALLA SENTENZA 1302/2022 DEL TAR BARI
A cura dell'Avv. Laura Buzzerio
TAGS: SCUOLA -RECUPERO - DEBITO
INDICE
1) IL FATTO;
2) LA DECISIONE DEL TAR BARI.-
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IL FATTO
I ricorrenti[1], esercenti la responsabilità genitoriale, avevano impugnato la ammissione della figlia, alla classe successiva, a seguito degli esami di recupero dal debito, sul presupposto che tale decisione non avesse tenuto conto del voto migliorativo raggiunto dalla stessa, nonché, in particolare, che l'Istituto frequentato avesse deciso di fissare tali esami a soli 20 giorni dalla chiusura delle attività scolastiche, di fatto non concedendo un tempo ragionevole per prepararsi.-
[2]
LA DECISIONE DEL TAR BARI
Il Tar Bari , Presidente Orazio Ciliberti ed Estensore Giacinta Serlenga, accoglieva la richiesta genitoriale, disponendo l'ammissione del minore all'anno successivo, in quanto
"è da ritenersi ingiustificato e iniquo far scontare agli alunni e, in particolare, alla minore di cui si tratta, gli effetti pregiudizievoli di una discutibile e insolita scelta organizzativa a fronte della possibilità di ammetterla a frequentare la classe successiva, in considerazione dell'eccezionalità della situazione, attivando misure idonee a consentire il pieno recupero dei debiti formativi nel corso dell'anno scolastico".-
NOTE
[1] Rappresentati in giudizio dall'avv. Michele Ursini.-
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