EQUO COMPENSO INVIOLABILE ANCHE DAL GIUDICE. CASS N. 17613/2024

06.08.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: EQUO COMPENSO - LEGGE 49/2023 - ART 25 BIS CODICE DEONTOLOGICO FORENSE - CASS. N. 17613/2024 - CASS. N. 9815/2023 - CASS. N.  15407/2024

INDICE

1 ) INTRODUZIONE;

2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;

3) CONCLUSIONI.-

*****

[1]

INTRODUZIONE

A distanza di poco piu' di un anno dalla pubblicazione della Legge n. 49/2023, sul cd. "equo compenso" – che aveva spazzato via il Decreto Bersani (d.l. n.223/2006) unitamente alla abrogazione dei minimi tariffari e la stagione delle cosiddette "liberalizzazioni – nonché dalla recente introduzione del riformato art. 25 bis del codice deontologico forense - si registra una importante sentenza della Suprema Corte proprio in relazione alla violazione dei minimi tariffari.-

[2]

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Nel caso di specie, un Avvocato, al quale erano state liquidate, a titolo di compensi professionali, delle somme al di sotto dei minimi tariffari (dopo che in primo grado erano state compensate le spese…) si rivolgeva alla Suprema Corte denunciando la violazione della inderogabilità dei minimi tariffari, così come prevista dal DM n. 55/2014, come modificato dal successivo DM n. 37/2018, e, come sopra anticipato, dalla recente. Legge sull'Equo compenso[1].-

La Cassazione ha accolto il ricorso, enunciando il seguente principio di diritto:

"ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 L. 247/2012".-

[3]

CONCLUSIONI

La sentenza – che consta di qualche precedente[2] (Cass. n. 9815/2023, Cass. n. 9818/2023, Cass. n. 25847/2023) – circoscrivendo e limitando il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali, garantisce una omogeneità delle liquidazioni processuali e restituisce onore, decoro e dignità alla professione forense, troppe volte svilita, dimenticando, anche, il ruolo sociale da essa rivestito.-

Il tutto senza dimenticare, poi, il richiamato (riformato) art. 25 bis del codice deontologico che prevede, e punisce, come illecita la condotta dell'avvocato che concordi o preventivi un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.-

Da ultimo, è importante sottolineare che le norme sull'equo compenso non hanno efficacia retroattiva (Cass., Sez. II, Ord., 3 giugno 2024, n. 15407) sicchè non è richiamabile tale norma se l'accordo, cliente/professionista, è precedente rispetto all'entrata in vigore della norma.-

NOTE

[1] L'art. 1 dispone che "per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale", nonché – per gli avvocati – conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 L. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014). Si prevede inoltre (all'art. 3) che "sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 c.6 L. 247/2012 per la professione forense".-

[2] Anche La Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito con la sentenza nella causa C 438 2022 che le tariffe minime di compenso professionale degli avvocati devono disapplicate dal giudice in quanto costituiscono una violazione delle norme Ue sulla libera concorrenza.-

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