ELENCO DEI GIUDIZI CAUTELARI TRATTATI DAL TAR LAZIO IN CAMERA DI CONSIGLIO IN RELAZIONE AL CONCORSO UPP

12.07.2024

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: UFFICIO PER IL PROCESSO - . GRADUTORIA - AMMISSIONE CON RISERVA - IDONEI NON VINCITORI - BUSTA CINQUE - SCORRIMENTO - 

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) ELENCO RICORSI TRATTATI IN CAMERA DI CONSIGLIO DAL TAR LAZIO;

3) CONCLUSIONI.-

DISCLAIMER: LA PAGINA E' IN CONTINUO AGGIORNAMENTO

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IL FATTO

Da qualche giorno vengono celebrate le prime Camere di Consiglio, in contraddittorio, avanti il Tar Lazio, relativamente ai ricorsi presentati in relazione all'ultimo "Concorso pubblico per profilo di Addetto all'Ufficio per il processo.-

Vediamo cosa è successo.-

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ELENCO RICORSI TRATTATI IN CAMERA DI CONSIGLIO DAL TAR LAZIO

[RG N. 6773/2024]

In questo giudizio - nel quale era stato emesso decreto cautelare n. 2714/2024 - promosso da una candidata appartenente al distretto di Palermo, veniva contestata la mancata presenza in graduatoria finale, nonostante un punteggio alto e la contemporanea presenza di vincitori con un punteggio piu' basso; tale candidata risultava assegnata in sovrannumero con lo scorrimento del 27 Giugno u.s.

Per questo motivo, con sentenza n. 14185/2024 il Tar ha dichiarato cessata la materia del contendere, non prima di aver evidenziato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, soggetto del tutto estraneo all'iter concorsuale di cui è causa, il quale coinvolge esclusivamente la Commissione Ripam, cui risultano imputabili gli atti della procedura selettiva, e il Ministero della Giustizia, ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio.-

[RG N. 6774/2024]

In questo giudizio, nel quale vi era stata la prima ammissione con riserva, promosso da un candidato appartenente al distretto di Palermo, veniva contestata, in particolare, la mancata valutazione della laurea magistrale a ciclo unico, nonché la mancata rettifica di un refuso all'interno della compilazione della domanda di iscrizione; infatti, il ricorrente, nella domanda di partecipazione si era erroneamente definito "laureando" in luogo di "laureato", dichiarando comunque di aver conseguito tale titolo e di possedere l'abilitazione alla professione di avvocato.-

Di tanto, la Commissione era stata informata con istanza di riesame depositata il 4 giugno 2024 (quindi prima dell'inizio della prova scritta).-

Per il Tar, quindi, la Commissione avrebbe dovuto procedere con il c.d. "soccorso istruttorio", rettificando in autotutela, come fatto per altri casi (si veda verbale del 1 giugno 2024), la dichiarazione errata.-

Di conseguenza, il Tar, con ordinanza n. 3098/2024, condannando alla spese le Amministrazioni resistenti, ha ordinato una nuova valutazione del titolo di studio posseduto dal ricorrente con l'attribuzione, a quest'ultimo, in conformità ai criteri fissati dal bando (articolo 6 comma 3 lettera a), del punteggio dovuto, nonché l'adeguamento e rettifica della graduatoria di merito, con le conseguenti ulteriori determinazioni.-

[RG N. 6880/2024]

In questo giudizio - nel quale era stato emesso decreto cautelare n. 2783/2024 - promosso da una candidata appartenente al distretto di Venezia, venivano contestate, in particolare, le modalità di valutazione dei titoli in relazione alla graduatoria finale, dalla quale era stata esclusa a vantaggio di idonei con un punteggio piu' basso del suo.-

Nonostante, medio tempore, la candidata fosse stata attinta da scorrimento, aveva manifestato la volontà di procedere giudizialmente, in quanto il punteggio attribuitole, seppure utile per l'assunzione, non le aveva garantito la sede opzionata e, per tale motivo, insisteva per accedere alle informazioni relative ai candidati, che, pur avendo un punteggio inferiore al proprio, l'avevano sopravanzata nella prima graduatoria.-

Il Tar con ordinanza collegiale n. 13968/2024 ha disposto che l'Amministrazione dovrà verificare che l'effettiva posizione di precedenza rispetto alla ricorrente degli altri candidati attributari di punteggio inferiore a quest'ultima, nonché di acquisire la documentazione attestante i titoli degli stessi.-

[RG N. 6884/2024]

In questo giudizio – oggetto di provvedimento cautelare n. 2784/2024, una candidata appartenente al distretto di Palermo, contestava, in particolare, la mancata valutazione, sotto il profilo del punteggio, a titolo premiale, della seconda laurea.-

Il Tar, con ordinanza n. 3099/2024, ha accolto l'eccezione sul punteggio per il doppio titolo di laurea posseduto dalla ricorrente, in quanto il bando, all'art. 6 comma 3 lettera b), prevede l'attribuzione di ulteriori 2 punti "per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: - ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale)", escludendo l'attribuzione del ridetto punteggio aggiuntivo solo in relazione al "titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso" e, dunque, con riguardo a quel percorso accademico composito (3+2 anni) che conduce al conseguimento di un titolo di laurea, unico, di secondo livello e non anche, come nella fattispecie, in relazione al caso in cui i titoli di laurea posseduti dal candidato integrino titoli fra loro autonomi, quali sono la laurea triennale e la laurea quinquennale a ciclo unico costituente ex se un titolo di secondo livello.-

Di conseguenza, è stata ordinata una nuova valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente, nonché l'attribuzione a quest'ultima del conseguente relativo punteggio (2 punti) spettantele per l'ulteriore titolo di laurea indicato in domanda, in conformità ai criteri fissati dal bando e all'adeguamento e rettifica della graduatoria, con le conseguenti ulteriori determinazioni.-

[RG N. 6886/2024]

In questo giudizio, promosso da una candidata appartenente al distretto di Palermo, nel quale era stato emesso decreto cautelare n. 2786/2024 venivano contestati, in particolare, le modalità di valutazione dei titoli in relazione alla graduatoria finale.-

La ricorrente, sia nel ricorso che nella memoria depositata il 6 luglio 2024 a valle delle difese delle Amministrazioni resistenti, aveva lamentato che la graduatoria sarebbe stata "stilata senza indicazione alcuna delle riserve previste dal bando, oltre che in assenza dell'indicazione della posizione coperta dai candidati idonei", nonché di avere richiesto all'Amministrazione, con istanza del 23 giugno 2024 rimasta senza esito, di accedere alle informazioni relative ai candidati riservatari che, pur avendo un punteggio inferiore al proprio, la sopravanzano in graduatoria.-

Il Tar Lazio, con ordinanza collegiale n. 13994/2024, accoglieva l'istanza e ritenuto necessario, al fine di verificare l'effettiva posizione di precedenza rispetto alla ricorrente dei candidati riservatari attributari di punteggio inferiore a quest'ultima, ordinava l'acquisizione della documentazione attestante il titolo degli stessi alla riserva loro riconosciuta.-

[RG. N. 6932/2024]

In questo giudizio, promosso da una candidato appartenente al distretto di Napoli, definito provvisoriamente con decreto cautelare n. 2806/2024 venivano contestati, in particolare, le modalità di valutazione della laurea magistrale a ciclo unico e l'attribuzione corretta del punteggio in relazione alla graduatoria finale, della quale veniva chiesta l'esibizione immediata.-

E' subentrata, nelle more, una carenza di interesse da parte del ricorrente, dichiarata in giudizio, motivo per il quale il Tar ha statuito la cessazione della materia del contendere, con sentenza n. 14187/2024, evidenziando, anche qui, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, soggetto del tutto estraneo all'iter concorsuale di cui è causa, il quale coinvolge esclusivamente la Commissione Ripam, cui risultano imputabili gli atti della procedura selettiva, e il Ministero della Giustizia, ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio.-

[RG. N. 6955/2024]

In questo giudizio, promosso da una candidata appartenente al distretto di Milano, definito provvisoriamente con decreto cautelare n. 282/2024 veniva contestata, in particolare, l'attribuzione corretta del punteggio in relazione alla graduatoria finale.-

La ricorrente, infatti, si era vista riconoscere solo 3 punti (per l'abilitazione forense, altra questione di non poco conto: per i candidati avvocati andava spuntava la casella iscrizione all'albo o abilitazione forense? La questione, banale da un punto di vista giuridico, è diventata determinante per la potenziale mancata attribuzione del punteggio ai candidati, avvocati, che avevano opzionato la prima ipotesi) .-

Il Tar, considerato che la ricorrente aveva indicato nel curriculum vitae, redatto ai sensi dell'art. 4 del bando, il titolo di laurea detenuto con espressa indicazione della votazione, massima, finale e della data di conseguimento, ordinava, con provvedimento n. 3130/2024 l'attribuzione dell'ulteriore punteggio derivante dai titoli effettivamente detenuti ed all'aggiornamento della graduatoria di merito, con le conseguenti ulteriori determinazioni.-

[RG. N. 7001/2024]

In questo giudizio, promosso da una candidato appartenente al distretto di Catania, definito provvisoriamente con decreto cautelare n. 2846/2024 venivano contestati, in particolare, le modalità di valutazione della laurea magistrale a ciclo unico e l'attribuzione corretta del punteggio in relazione alla graduatoria finale, della quale veniva chiesta l'esibizione.-

Il Tar Lazio, rilevato, in ogni caso, che i titoli e le esperienze, indicati in ricorso, non considerati dalla Commissione risultavano puntualmente indicati nella domanda di partecipazione senza necessità di integrazione alcuna - costituendo una mera irregolarità - ordinava, con provvedimento n. 3102/2024, alle amministrazioni resistenti, di riconoscere alla candidata il punteggio aggiuntivo/derivante dai titoli posseduti ed all'esito di aggiornare la graduatoria di merito, con le conseguenti ulteriori determinazioni.-

[3]

CONCLUSIONI

Ormai ci siamo, quello che ho già definito uno dei concorsi piu' confusionari degli ultimi anni, è al vaglio della Magistratura amministrativa; vero, al momento ancora nulla di eclatante, fra lapsus nella compilazione della domanda, errori materiali e soccorso istruttorio.-

Ma, qualcosa, all'orizzonte è possibile già scrutarla, seppure, ancora, in penombra: ad esempio, gli accertamenti sulle graduatorie lasciano intravedere potenziali errori, senza contare una serie di motivi finora non trattati dal Tar, ma che potrebbero letteralmente falcidiare ogni certezza...


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