E’ VALIDA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INVIATA DA UNA PEC DI UNA SOCIETA’, MA INTESTATA AL CANDIDATO? TAR CALABRIA N. 206/2023

30.05.2023

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: DOMANDA PARTECIPAZIONE CONCORSO - PEC - NON NOMINATIVA - FAVOR PARTECIPARTIONIS - TAR CALABRIA 206 2023

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DEL TAR CALABRIA;

3) CONCLUSIONI.-

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[1]

IL FATTO

Un soggetto[1] impugnava, avanti la Magistratura amministrativa, il provvedimento, con il quale la sua domanda di partecipazione ad un concorso pubblico veniva esclusa con la motivazione che la stessa provenisse da un indirizzo pec riconducibile ad una società a responsabilità limitata, in evidente contrasto con quanto stabilito dal bando che prevedeva "l'inoltro da un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato".-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR CALABRIA

Il Tar Calabria - sul presupposto che nel bando "non fosse, quindi, richiesto, a pena di esclusione, l'utilizzo di una casella di pec personale, dalla quale si evincessero chiaramente il nome ed il cognome del partecipante" e anche in applicazione del principio del "favor partetipationis" - aveva ritenuto illegittima l'esclusione, in quanto, nel caso di specie, l'indirizzo pec della società era riconducibile, come titolarità, proprio al candidato.-

[3]

CONCLUSIONI

Il principio enunciato è molto importante, in quanto sancisce la non obbligatorietà dell'uso di una pec nominativa per l'inoltro delle domande di partecipazione ad un concorso pubblico, purchè la stessa sia nella disponibilità (rectius titolarità) del candidato.-

NOTE

[1] Assistito dall'Avv. Francesco Pitaro 

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