DEPOSITO DELLE RICEVUTE DI ACCETTAZIONE E CONSEGNA DELLA NOTIFICA VIA PEC IN FORMATO PDF: QUALI CONSEGUENZE? CASS. 16189/2023

07.08.2023

A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: DEPOSITO NOTIFICA PEC - FORMATO PDF - EML - MSG - NULLITA'-CASS 16189/2023

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE;

3) CONCLUSIONI.-

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[1]

IL FATTO

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna, di un atto giudiziario notificato a mezzo pec, in formato pdf e non in formato "eml" o "msg".-

[2]

L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE

Nel caso di specie, è incontroverso che i files informatici – relativi all'atto iniziale del giudizio[1] - non fossero stati depositati in formato ".eml" e ".msg".-

Per la Cassazione "In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, artt. 3-bis, comma 3, e 9, nonchè dall'art. 19-bis delle "specifiche tecniche" date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia - che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml" -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio; e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF).-

Il principio: "La prova che l'atto sia stato effettivamente consegnato nella sua interezza viene data soltanto depositando le ricevute in formato ".eml" o ".msg" ed il file "DatiAtto.xml" contenente gli identificativi delle predette ricevute".-

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CONCLUSIONI

La fattispecie in esame rappresentata il tipico caso in cui il progresso tecnologico – anche in ambito professionale – presente il conto da pagare: non basta essere dei "buoni avvocati", ma è necessario diventare dei "buoni avvocati informatici" per essere al passo dei tempi, nonostante – per verità – si tratti di nozioni informatiche abbastanza facili da apprendere e metabolizzare (non tutte, però!).-

Tuttavia, per fortuna, l'orientamento della Cassazione è fermo[2] nel ritenere tali ipotesi rientranti nell'alveo della nullità e non già della inesistenza, con grande vantaggio processuale per lo sventurato avvocato che si trova di fronte a tale situazione.

NOTE

[1] E' proprio questa la particolarità del caso in esame; la ricorrente ha dedotto di essere venuta a conoscenza della sentenza impugnata solo dopo avere ricevuto la lettera raccomandata contenente l'intimazione a pagare le spese del giudizio. -

[2] Si veda anche Cass. n. 20214/2021.-

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