DECEDUTA PER UN GIOCO EROTICO CONSENZIENTE, SI AL RISARCIMENTO DA PERDITA DEL DANNO PARENTALE. TRIB. ROMA N. 13564/2024

24.09.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: DANNO PARENTALE - RESPONSABILITÀ CIVILE - RISARCIMENTO DANNI - GIOCO EROTICO CONSENSO - SHIBARI - PRATICHE BDSM - TABELLE ROMANE  - TABELLE MILANESI DANNO BIOLOGICO - PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE - TRIB. ROMA N. 13564/2024

INDICE

1) INTRODUZIONE

2) CENNI SUL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE;

3) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA;

4) CONCLUSIONI.-

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DISCLAIMER: 

IL CONTENUTO DELL'ARTICOLO NON E' CONSIGLIATO AI MINORI DI ANNI 18.-

SE PROSEGUI CON LA LETTURA DICHIARI IMPLICITAMENTE DI ESSERE MAGGIORENNE.-

IN OGNI CASO L'ARTICOLO NON COSTITUISCE NESSUNA FORMA DI INCITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PRATICHE DESCRITTE.-

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[1]

INTRODUZIONE

E' risarcibile il danno, da perdita del rapporto parentale, in favore degli eredi di una giovane donna, deceduta a seguito di un gioco erotico?

Nel caso di specie, un uomo sottoponeva due ragazze – senza costrizione e prevaricazione, ma che avevano liberamente prestato il consenso - alla pratica dello "shibari"[1], legandole sospese ad una certa altezza dal suolo, come fossero una bilancia, facendo da contrappeso con i propri corpi l'una con l'altra; tuttavia, una delle due avvertiva un malore, assolutamente riconducibile a questa pratica bondage, perdeva i sensi e, di lì a poco, decedeva, a causa di soffocamento, provocato dalle corde utilizzate nell'atto.-

L'uomo, per tale motivo, veniva processato e condannato per omicidio colposo, con sentenza passata in giudicato.-

I familiari della giovane vittima, assistiti dall'Avv. Francesca Conte – che si ringrazia per aver messo a disposizione il provvedimento – agivano contro l'uomo, in sede civile, chiedendo la liquidazione dei danni civili, in particolare del "danno non patrimoniale subito per la perdita del rapporto parentale".-

[2]

CENNI SUL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE

Il danno da perdita del rapporto parentale è un tipo di danno non patrimoniale riconosciuto dal diritto civile italiano, fondato sulla intensità del rapporto che normalmente sussiste tra genitore e figlio, nonché tra fratelli.-

Si verifica quando un familiare subisce un grave dolore e sofferenza a causa della morte ingiusta di un proprio caro, causata da un evento illecito o da un incidente. Questo danno riconosce l'impatto emotivo, affettivo e relazionale che la perdita ha sulla vita del congiunto, andando oltre il semplice aspetto economico e riconoscendo l'importanza dei legami familiari interrotti.-

In particolare, tale danno, risarcisce la perdita del congiunto, rappresentando tale evento fonte di uno sconvolgimento delle proprie abitudini di vita e di un inguaribile dolore, destinato a protrarsi negli anni senza alcuna possibilità di scemare (ex plurimis Cass. n. 4253/2012).-

Importante sottolineare che non incide sulla configurabilità del danno l'eventuale mancanza della convivenza con il defunto, potendo detta circostanza rilevare esclusivamente sulla determinazione economica dello stesso (ex plurimis Cass. n. 7743/2020).-

[3]

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA

Il Tribunale di Roma - dopo aver preliminarmente riconosciuto come fondata la richiesta di risarcimento del danno, anche perché fondata sulla sentenza penale, passata in giudicato[2] – procedeva alla liquidazione dello stesso, utilizzando le c.d. "Tabelle Romane"[3], piuttosto che quelle "milanesi"[4].-

La sentenza è importante anche sotto un altro profilo, in quanto, accanto al danno da perdita del rapporto parentale, il Tribunale ha provveduto a liquidare, autonomamente, in favore dei genitori della vittima, anche il danno biologico, di solito ricompreso nel primo, in quanto suscettibile di una autonoma valutazione medico legale[5].-

[4]

CONCLUSIONI

Il riconoscimento della liquidazione per la perdita del rapporto parentale a seguito di decesso dovuto ad un gioco erotico, anche se consenziente, evidenzia i limiti tra la volontà individuale e la responsabilità civile.-

La legittimità di sottoporsi volontariamente a pratiche erotiche consenzienti, come lo "shibari," non esclude la responsabilità giuridica di chi partecipa all'atto. Il consenso al gioco erotico non legittima comportamenti pericolosi che mettono a rischio la vita o l'integrità fisica.-

Sebbene il consenso renda l'atto legalmente lecito, la responsabilità per la sicurezza del partner rimane fondamentale; la morte, anche in un contesto consensuale, impone conseguenze penali e civili per chi ha partecipato all'atto, poiché la libertà individuale non esime dall'obbligo di tutelare la vita e l'integrità fisica del partner.-

Nel nostro ordinamento, il consenso non è sempre sufficiente per escludere la responsabilità penale in caso di lesioni personali o morte. In base all'art. 5 del Codice Civile ("Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume"), è chiaro che il consenso non può giustificare condotte che risultino pericolose o dannose per la vita o l'integrità fisica, anche se compiute nell'ambito di un gioco erotico consenziente come lo "shibari": anche se la vittima acconsente alla pratica, la responsabilità dell'autore rimane intatta se l'atto ha causato lesioni o morte.-

In conclusione, la sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un precedente importante nel riconoscimento del diritto al risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale, per un decesso provocato da un consenziente gioco erotico, confermando che tale danno può essere riconosciuto anche in casi complessi come quello descritto. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato, nel caso di specie, l'autonomia del danno biologico rispetto al danno parentale, riconoscendo la specificità e l'importanza di una valutazione medico-legale separata.-

L'uso delle "Tabelle Romane" rispetto a quelle "milanesi" dimostra, inoltre, come la liquidazione dei danni possa variare a seconda del Tribunale dove venga introdotto il giudizio.-

NOTE

[1] Lo shibari è una forma di legatura artistica di origine giapponese, praticata spesso nel contesto del bondage. Nasce come tecnica usata dai samurai per immobilizzare prigionieri, ma nel corso del tempo si è evoluta in pratica sessuale; la tensione delle corde e la compressione strategica su determinate parti del corpo possono intensificare le sensazioni fisiche e mentali, creando una forma di interazione erotica consensuale tra chi lega e chi viene legato; in particolare, il soggetto passivo viene immobilizzato con corde, a tal punto da subire ripetuti soffocamenti e conseguente anossia celebrale, diretta ad amplificare il piacere sessuale.-

[2] La condanna, inizialmente di 4 anni e 8 mesi per omicidio preterintenzionale, era stata ridotta a 3 anni e 6 mesi, in quanto l'imputazione iniziale veniva derubricata in omicidio colposo.-

[3] In relazione al danno da perdita del rapporto parentale, le tabelle romane individuano cinque fattori che condizionano la misura del risarcimento: a) il rapporto di parentela sussistente tra la vittima e il congiunto; b) l'età del congiunto superstite, essendo il danno tanto più grave quanto più lungo è il periodo da trascorrere senza il proprio familiare; c) l'età della vittima al momento del suo decesso, essendo anche in questo caso la misura del danno inversamente proporzionale a tale evenienza; d) la eventuale convivenza tra la vittima e il congiunto, dovendosi presumere che la sofferenza sia tanto più intensa, quanto più sia assidua la frequentazione tra i due; e) la presenza nel nucleo familiare di altri conviventi o familiari non conviventi, essendo il danno maggiore allorché il congiunto rimanga del tutto privo di assistenza morale e materiale. Tenuto conto dei suddetti parametri, le tabelle di Roma si basano su un sistema a punti, che attribuisce al danneggiato un punteggio numerico, da moltiplicare per una somma di denaro che rappresenta un ideale ristoro per ogni singolo punto di danno, fissato per l'anno 2023 nella misura di euro 11.356,15.-

[4] Non sussiste, d'altra parte, il diritto del danneggiato a pretendere la liquidazione del danno mediante l'applicazione di una tabella in uso a un determinato Ufficio, piuttosto che in un altro (Cass. n. 1524/2010).-

[5] Il consulente tecnico nominato ha infatti accertato che, per effetto del grave lutto subito, la madre aveva subito un "Disturbo dell'adattamento ad andamento longitudinale cronico con ansia ed umore depresso di grado medio-grave", mentre il padre aveva riportato "Depressione Maggiore da lutto bloccato con correlato screzio cognitivo di grado moderato".-


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