DA RISARCIRE AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO DEFINITO, IN ASSEMBLEA, MANIPOLATORE CONTABILE. CASS 26325/2024

20.10.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO

TAGS: ASSEMBLEA CONDOMINIO - DIRITTO DI CRITICA - OFFESE - INGIURIA - CASS. N. 26325/2024

INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) IL FATTO;

3) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;

4) CONCLUSIONI.-

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[1]

INTRODUZIONE

L'assemblea di condominio è spesso il palcoscenico dove l'impulsività umana trova piena espressione, meglio, completa esasperazione. Un luogo in cui piccoli dissapori quotidiani si trasformano in grandi discussioni e dove le dinamiche interpersonali tra i condomini emergono in modo acceso. Questioni apparentemente semplici, come la manutenzione del cortile o la ripartizione delle spese comuni, possono accendere animi già tesi, creando un ambiente in cui prevalgono l'istinto e l'emotività.-

In questo contesto, l'assemblea condominiale diventa un microcosmo delle dinamiche umane: un teatro dove si alternano diplomazia, rabbia, conflitto e talvolta riconciliazione, con il regolamento condominiale a fare da fragile mediatore tra personalità forti e opinioni divergenti.-

[2]

IL FATTO

Nel caso di specie, un amministratore di condominio era stato bersaglio di insulti provenienti da un partecipante – delegato, marito di una proprietaria – all'assemblea.-

Tali improperi non riguardavano la gestione condominiale, ma la sua stessa persona, in quanto qualificato come "un manipolatore contabile, infedele e sistematico" con riferimento ai rendiconti sottoposti ad approvazione assembleare.-

[3]

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La Cassazione ha confermato le sentenze dei due gradi di merito, che avevano stabilito (con contestuale condanna al risarcimento del danno) che le critiche all'operato dell'amministratore avessero contenuto ingiurioso e trasmodassero in offese che, nel caso di specie, vedevano un soggetto accusato, sostanzialmente, di commettere sistematicamente degli atti illeciti in danno dei condomini al fine di trarne vantaggi per sé ed altri soggetti.-

[4]

CONCLUSIONI

La sentenza della Corte di Cassazione n. 26325/2024 ribadisce l'importanza di mantenere un comportamento corretto e rispettoso anche nelle situazioni di tensione tipiche delle assemblee condominiali. Se è legittimo contestare l'operato di un amministratore, è altrettanto fondamentale che tali critiche restino nel perimetro della civiltà e del rispetto reciproco. Le offese personali, soprattutto se connesse a gravi accuse di illeciti o reati non provati, possono comportare gravi conseguenze legali, come il risarcimento dei danni. Questa decisione rafforza la tutela della dignità professionale degli amministratori di condominio, proteggendoli da attacchi che, oltre a non essere costruttivi, violano i loro diritti fondamentali.-

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