DA RIMUOVERE ANTENNA TELEFONIA MOBILE CHE ALTERA VISUALE, ANCHE SENZA VINCOLO PAESAGGISTICO. CDS N. 7700/2024

23.10.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: AUTORIZZAZIONE IMPIANTO TELECOMUNICAZIONI - VINCOLO PAESAGGISTICO - TAR LIGURIA - ALTERAZIONE VISIVA PAESAGGIO - QUALITÀ DELLA VITA - VALORE IMMOBILIARE -  ADUNANZA PLENARIA N. 22/2021 - PREGIUDIZIO AMBIENTALE POTENZIALE - IMPATTO NEGATIVO PROPRIETÀ - TUTELA DEL PAESAGGIO - COSTITUZIONE ART. 9 E 41 - INFRASTRUTTURE TELECOMUNICAZIONI - GIURISPRUDENZA AMBIENTALE - CONSIGLIO DI STATO N. 7700/2024

INDICE

1) L FATTO;

2) LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO.-

3)  CONCLUSIONI.-

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[1]

IL FATTO

Nel caso in esame, una importante compagnia telefonica aveva ottenuto l'autorizzazione per l'installazione di un nuovo impianto di telecomunicazioni con potenza superiore a 20 W, ubicato in un'area non soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004. Tuttavia, un proprietario confinante aveva impugnato - assistito dagli avvocati Ilaria Deluigi e Luca Saguato - tale autorizzazione davanti al Tar Liguria, in quanto l'installazione dell'antenna alterava visivamente il paesaggio ed avrebbe potuto influire sulla qualità della vita e sul valore dell'immobile.-

Il Tar Liguria, con sentenza n. 148/2022, accoglieva il ricorso, annullando l'autorizzazione rilasciata.-

Avverso questo provvedimento, la compagnia telefonica proponeva appello al Consiglio di Stato.-

[2]

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato – confermando la sentenza di primo grado - ha richiamato l'Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, sottolineando che non basta la semplice vicinanza di un impianto per giustificare un ricorso. È necessario dimostrare un pregiudizio effettivo, anche solo potenziale, come l'alterazione del paesaggio o dell'ambiente circostante, che potrebbe influire sul valore immobiliare e sulla qualità della vita. Nel caso di specie, la documentazione fotografica fornita dal ricorrente aveva provato l'interferenza nella visuale e che l'antenna si trovava a soli 9 metri dal confine della proprietà e a 30 metri dagli edifici; l'esigua distanza è stata considerata sufficiente a configurare un possibile impatto negativo sul valore della proprietà e sulla qualità della vita del ricorrente stesso.-

Inoltre, il Consiglio di Stato ha chiarito che, anche in assenza di vincoli paesaggistici specifici, le installazioni devono essere valutate attentamente per il loro impatto sulle zona, seguendo le prescrizioni generali di tutela previste dai piani territoriali.

[3]

CONCLUSIONI

La sentenza del Consiglio di Stato si inserisce in un filone giurisprudenziale che cerca di bilanciare due interessi pubblici rilevanti: da un lato, la promozione e l'espansione delle infrastrutture di telecomunicazione, fondamentali per lo sviluppo tecnologico del Paese; dall'altro, la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente, riconosciuti dalla Costituzione come beni di primario interesse pubblico (art. 9 e 41 della Costituzione, anche come recentemente riformati).-

Il Consiglio di Stato ha riaffermato che la tutela del paesaggio e dell'ambiente è un principio che deve guidare ogni decisione, anche in contesti non vincolati, ponendo un limite alla realizzazione di infrastrutture che possano alterare in modo significativo il contesto paesaggistico.-

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