CORTEGGIAMENTO INSISTENTE, MA NON MINACCIOSO: AMMONIMENTO ANNULLATO. TAR VENETO N. 2853/2024

10.12.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: AMMONIMENTO - STALKING - ATTI PERSECUTORI - PRESUPPOSTI - TAR VENETO N. 2853/2024

INDICE

1. INTRODUZIONE;

2. LA FUNZIONE DELL'AMMONIMENTO ED IL QUADRO NORMATIVO;

3. LE REGIONI DELLA DECISIONE;

4. CONCLUSIONI.-

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[1] INTRODUZIONE

Può un corteggiamento insistente, ma privo di elementi volgari o minacciosi, giustificare l'emissione di un decreto di ammonimento da parte del questore?
La sentenza n. 2853/2024 del Tar Veneto affronta questa delicata questione, stabilendo l'illegittimità di un provvedimento, emesso a seguito della segnalazione di una donna che si era dichiarata infastidita dal comportamento "pressante" di un uomo, che la corteggiava.-

[2] LA FUNZIONE DELL'AMMONIMENTO ED IL QUADRO NORMATIVO

L'ammonimento, disciplinato dall'art. 8 del d.l. n. 11/2009, è una misura preventiva finalizzata a evitare che comportamenti fastidiosi possano degenerare in veri e propri reati, come quello previsto dall'art. 612-bis c.p. (atti persecutori).-

A differenza del procedimento penale, che richiede la prova rigorosa di una condotta criminosa, l'ammonimento si basa su una valutazione preventiva del rischio, che deve comunque fondarsi su elementi concreti e oggettivi. Tale misura dissuasiva è adottata dal Questore per proteggere la tranquillità e la sicurezza della persona offesa, senza attendere che venga presentata querela o si verifichino conseguenze più gravi (che, anzi, si vogliono evitare).-

[3] LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tar ha ribadito che, pur non essendo equiparabile a un processo penale, il provvedimento di ammonimento deve comunque essere supportato da elementi oggettivi che attestino comportamenti effettivamente persecutori. Questi comportamenti devono generare un grave e duraturo stato di ansia o paura nella presunta vittima.

Nel caso specifico, l'esame degli atti ha evidenziato che:

  • l'uomo non aveva mai adottato condotte minacciose o persecutorie;
  • il corteggiamento, pur insistente, si era svolto in luoghi pubblici e non ha incluso pressioni invadenti, contatti fisici o situazioni di pericolo;
  • i messaggi inviati, benché frequenti, non contenevano contenuti offensivi, intimidatori o sessuali.-

Inoltre, è stato osservato che la donna aveva, in alcune occasioni, accettato regali dal ricorrente e condiviso con lui informazioni personali: ciò denotava un rapporto non caratterizzato da ansia o timore.-

Il Tar ha concluso che i comportamenti[1], pur fastidiosi per la donna, non avevano raggiunto la soglia di gravità richiesta per giustificare un ammonimento, considerando anche che il corteggiamento si era interrotto spontaneamente con il fidanzamento della stessa.-

[4] CONCLUSIONI

La frase contenuta nel provvedimento ("il corteggiamento è un fenomeno naturale ed ineliminabile nella vita di relazione") non implica che ogni forma di corteggiamento sia automaticamente lecita o legittima.- Al contrario, è fondamentale distinguere tra approcci rispettosi e comportamenti che, pur motivati da un interesse amoroso, possono risultare invasivi o configurarsi come molestie.-

Negli ultimi decenni, l'arte del corteggiamento ha subito un'evoluzione significativa, riflettendo i cambiamenti culturali, sociali e tecnologici. Quello che un tempo era considerato normale (meglio, tollerabile) – come insistenze ripetute, gesti plateali o attenzioni non richieste – oggi può facilmente essere percepito come invasivo o inappropriato, se non addirittura configurarsi come molestia.-

In passato, comportamenti insistenti, come il presentarsi ripetutamente sotto casa o inviare messaggi non richiesti, potevano essere tollerati o persino interpretati come segni di un forte interesse. Tuttavia, la crescente consapevolezza dei diritti individuali e l'emergere di un dialogo pubblico sul consenso hanno spostato, giustamente, i confini del "romanticismo" verso un approccio più rispettoso della libertà e dei sentimenti dell'altro.-

L'avvento delle tecnologie digitali ha ulteriormente trasformato il corteggiamento. Le interazioni, spesso mediate da social media e app di incontri, hanno reso più facile avvicinarsi a qualcuno, ma anche amplificato il rischio di comportamenti intrusivi, come messaggi incessanti o richieste non gradite.-

Oggi, il corteggiamento richiede una maggiore attenzione ai segnali dell'altro e al consenso. Un interesse sincero deve essere espresso in modo rispettoso, evitando insistenze o pressioni. La chiave resta un equilibrio tra autenticità e sensibilità, elementi indispensabili per instaurare relazioni genuine e rispettose.-

NOTE

[1] Dall'analisi degli atti era emero che i corteggiamenti posti in essere dal ricorrente erano avvenuti esclusivamente in luoghi aperti al pubblico, come bar e pubblici esercizi, alla presenza di altre persone, tra cui amici, clienti e personale dipendente, senza mai assumere toni oltraggiosi o minacciosi. I gesti compiuti, quali la consegna di rose in occasione del compleanno della controparte o la messa a disposizione di un buono di € 500 per acquisti in gioielleria, pur avendo potuto generare imbarazzo o fastidio nella destinataria, apparivano, alla luce del contesto specifico e della normale tollerabilità sociale, come innocui e privi di elementi offensivi. Anche i contatti privati si sono limitati a messaggi telefonici o telematici inviati in concomitanza con festività o ricorrenze, caratterizzati dall'espressione di sentimenti di affetto e innamoramento, senza contenuti volgari, allusioni sessuali o minacce. Non risultavano, inoltre, comportamenti invadenti come appostamenti presso il luogo di lavoro o l'abitazione della controparte, né tentativi di interazione con i suoi familiari. Anzi, la controinteressata, pur in presenza di un corteggiamento insistente, aveva accettato in alcune occasioni doni come un buono da € 200 per un negozio di abbigliamento, ed aveva condiviso con il ricorrente dettagli delle proprie difficoltà economiche, denotando un certo grado di confidenza. Allo stesso tempo, quando lo aveva ritenuto opportuno, aveva dimostrato di sapersi agevolmente sottrarre alle avances, attraverso il rifiuto di inviti, l'interposizione di colleghi nel servizio al bar o il blocco del numero di telefono del ricorrente. Tali elementi evidenziavano un contesto relazionale caratterizzato da una gestione autonoma e consapevole delle interazioni, privo degli effetti oppressivi o intimidatori che avrebbero potuto configurare uno stato di grave ansia o paura.-

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