CONDANNATA PER DIFFAMAZIONE PER I POST OFFENSIVI PUBBLICATI CONTRO L’EX MARITO, MESI DOPO LA FINE DELLA RELAZIONE. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 3204/2021 DELLA CASSAZIONE

03.11.2021

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: DIFFAMAZIONE FACEBOOK - POST DOPO MESI DALLA FINE DELLA RELAZIONE - NESSUNA ESIMENTE 

INDICE

· LA MASSIMA;

· IL FATTO;

· LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE;

· CONCLUSIONI.-

LA MASSIMA

"Al fine di riconoscere l'esimente della provocazione, non occorre che la reazione sia istantanea, è però innegabile che la stessa debba essere immediata, per cui il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore".-

[2]

IL FATTO

Una donna - condannata in primo e secondo grado, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo internet, per avere, attraverso il social Facebook, diffuso notizie relative alla relazione extraconiugale tra il proprio ex coniuge, separato ed un'altra donna, offendendo l'onore e la reputazione della stessa, apostrofandola con epiteti volgari - ricorreva in Cassazione.-

[3]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, con il provvedimento in commento, confermava la condanna dell'imputata per il reato di diffamazione aggravata, in quanto la pubblicazione dei post, incriminati, su Facebook, nei quali rendeva pubblica la relazione extraconiugale dell'ex marito e rivolgeva gravi offese all'amante dell'ex marito, si perfezionavano a distanza di tempo dalla fine della relazione e, per questo, non era possibile applicare l'attenuante della provocazione.-

Al riguardo, ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finchè duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l'immediatezza della reazione[1], intesa come legame di interdipendenza tra reazione d'ira e il fatto ingiusto subito, sicchè il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore.-

[4]

CONCLUSIONI

La sentenza impugnata aveva escluso l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 599 c.p.. 2 comma[2], rilevando che la condotta diffamatoria dell'imputata è stata posta in essere allorquando la relazione extraconiugale era già terminata, e comunque per un tempo eccedente rispetto alla immediatezza dei fatti, essendo dunque espressione più di un proposito di vendetta, di uno sfogo della rabbia, che di una reazione ad una provocazione.-


[1] Ad esempio, la Cassazione Penale con la pronuncia n. 7244/2015, aveva ritenuto sussistente lo stato d'ira per le offese pronunciate all'indirizzo della persona offesa lo stesso giorno della condotta provocatoria, a seguito di un incontro casuale in strada, ma non per le dichiarazioni diffamatorie rese ai giornali il giorno dopo, le quali, persa la natura di sfogo immediato per l'ingiustizia subita, avevano assunto la veste di mera ritorsione vendicativa.-

[2] Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.-

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