CONDANNA PER MAFIA ANTECEDENTE ASSUNZIONE NON LEGITTIMA IL LICENZIAMENTO. CASS. N. 4458/2024

18.08.2024

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: LICENZIAMENTO - CONDANNA PRECEDENTE - CASS. N. 4458 2024 - CASS 14114 2023

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;

3) CONCLUSIONI.-

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IL FATTO

E' legittimo il licenziamento del dipendente per una condanna penale, ricevuta vent'anni prima dell'inizio del rapporto di lavoro e diventata definitiva nel 2009?

E' quanto accaduto ad un dipendente, addetto, sin dal 1995, alla raccolta dei rifiuti di un Comune in provincia di Taranto, licenziato nel 2009, dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna - per il reato di associazione mafiosa - ricevuta due decenni prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro.-

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LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Per quanto possa sembrare strano, la Cassazione, con la sentenza in commento – dello stesso tenore di quelle di merito - ha confermato la illegittimità del licenziamento irrogato, perché "la condanna, pur essendo teoricamente infamante, non aveva però inciso sul rapporto di lavoro in atto, né messo in pericolo il corretto adempimento delle prestazioni future, né compromesso l'affidamento del datore di lavoro sui futuri adempimenti".-

Inoltre, per la Suprema Corte, "licenziare qualcuno solo perché pregiudicato, senza valutazioni ulteriori, significa impedire il reinserimento del condannato, che invece il nostro Stato sostiene, ex art. 27 della Costituzione".-

Superfluo – secondo quanto si legge in sentenza - anche il richiamo alla normativa antimafia, in quanto l'art. 85 del D.Lgs. n.159/2001 preclude l'accesso ad appalti pubblici ad imprese i cui organi apicali siano in odore di mafia, non certo alle imprese i cui dipendenti abbiano precedenti penali.-

Infine, per la Cassazione la "il dipendente, autista dei mezzi adoperati per la raccolta dei rifiuti, non ha né potere gerarchico su altri soggetti, così da immaginare un potere di influenzare altri soggetti, né potere decisionale nell'ambito della società, così da poter intravedere un rischio di infiltrazioni mafiose nella società, tanto più che i fatti sono stati commessi oltre vent'anni fa e non risulta che costui continui a perpetuare il reato o comunque assuma atteggiamenti mafiosi o ancora sia sottoposto alla sorveglianza speciale, sì da ritenere che sussista una pericolosità sociale attuale dello stesso".-

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CONCLUSIONI

Naturalmente, il caso di specie non rappresenta una regola generale, in quanto per la Cassazione anche una condotta realizzata prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, può giustificare il licenziamento, purché tale comportamento sia stato valutato con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si riveli - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto – incompatibile con il permanere di quel vincolo fiduciario che deve caratterizzare il rapporto di lavoro.-

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