CONDANNA PER DIFFAMAZIONE SUI SOCIAL ANCHE SENZA ACCERTAMENTO SU INDIRIZZO IP. CASS. N. 14408/2024
A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: DIFFAMAZIONE - SOCIAL - ART. 595 CP - INDIRIZZO IP -CASS- 14408/2024 - CASS . 5851/22
INDICE
1 ) INTRODUZIONE
2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;
3) CONCLUSIONI.-
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IL FATTO
Nel caso di specie, un soggetto veniva condannato[1] per il reato di diffamazione aggravata, ex art. 595 cp, per aver pubblicato sul sito di una testata giornalistica, a commento di un articolo, uno scritto lesivo della reputazione di un dirigente di un Ente Pubblico.-
Avverso questi provvedimento, ricorreva in Cassazione denunciando come non fossero stati effettuati accertamenti sulla effettiva titolarità dell'indirizzo ip dal quale era stato postato il messaggio diffamatorio.-
[2]
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Tornando sulla questione (qui altro articolo) la Cassazione ha ribadito la che " l'accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell'indirizzo IP[2] da cui risultano spediti i messaggi offensivi non è necessario, a condizione che, in ottemperanza al principio di atipicità delle prove penali e del libero convincimento del giudice, sia possibile ricostruire la riferibilità della diffamazione al suo autore su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente, l'argomento trattato nella pubblicazione, il tenore dei contenuti offensivi e il rapporto tra le parti".-
[3]
CONCLUSIONI
Non può essere, pertanto, esclusa la riferibilità del fatto diffamatorio ad un soggetto, solo perché, come nel caso di specie, non siano stati svolti accertamenti[3] sul dispositivo materialmente utilizzato, che non rivestono certo il valore di prova legale necessaria (ex plurimis Cass. n. 52658/2021), quando vi sia convergenza di altri, pregnanti elementi indiziari, come sopra descritti (Cass n. 25037 2023, ed, in particolare, Cass. n. 38755/2023[4]).-
NOTE
[1] In entrambi i gradi di merito.-
[2] L'Internet Protocol Address o indirizzo IP è un codice numerico usato da tutti i dispositivi (computer, server web, stampanti, modem) per navigare in Internet e per comunicare in una rete locale.-
[3] Che nella stessa pronuncia vengono definitivi assolutamente ripetibili, quindi effettuabili dall'organo inquirente anche in assenza di consulente e/o professionista di fiducia dell'indagato.-
[4] Che tanto aveva stabilito: Ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto di diffamazione, l'accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non è necessario, a condizione che il profilo "facebook" sia attribuibile all'imputato sulla base di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l'argomento del "forum" sul quale i messaggi sono pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del "post" dalla bacheca virtuale dell'imputato con utilizzo del suo "nickname".-
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