BODYSHAMING SUI SOCIAL? E’ DIFFAMAZIONE AGGRAVATA! COMMENTO ALLA SENTENZA N. 2251/2023 DELLA CASSAZIONE
A cura dell'avv. Laura Buzzerio
TAGS: DIFFAMAZIONE - BODY SHAMING - INGIURIA - SOCIAL NETWORK - CASS 2251/2023
INDICE
1)IL FATTO;
2)LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE.-
[1]
IL FATTO
Nel caso di specie, un soggetto, interagendo su un social network, pubblicando opinioni in un "post" pubblico dedicato ai problemi di viabilità̀ della propria città, irrideva un difetto fisico di altro soggetto («punti di vista, anche storta» ... «mi verrebbe da scrivere la lince, ma ho rispetto per la gente sfortunata», con più "emoticon" simboleggianti risate), dileggiandolo per i suoi problemi di vista.-
L'autore del post, condannato in primo grado, veniva assolto in Appello, sul doppio presupposto che
- un deficit visivo non diminuisce il valore di una persona;
- la possibilità, di cui la parte offesa poteva avvantaggiarsi, di replicare in via immediata alle espressioni offensive pubblicate su una chat.-
Avverso questa sentenza, la parte offesa ricorreva in Cassazione.-
[2]
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Cassazione, viceversa, non condivideva l'impianto motivazionale della sentenza di secondo grado, ed accoglieva il ricorso, qualificando la condotta dell'imputato come integrante una ipotesi di diffamazione aggravata.-
(A)
SULL'OFFESA AL DEFICIT VISIVO
Per la Cassazione la condotta di chi derida una persona per talune caratteristiche fisiche[1], comunicando con più persone, integra «il reato di diffamazione perché contiene una carica dispregiativa che, per il comune sentire, rappresenta una aggressione alla reputazione della persona ».-
Questo perché la reputazione individuale è «un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona».-
(B)
SULL'ELEMENTO DISTINTIVO FRA INGIURIA E DIFFAMAZIONE
Se, in generale l'elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è "costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore",
nel caso di offese su piattaforme social
è orientamento consolidato che soltanto "il requisito della contestualità tra comunicazione dell'offesa e recepimento della stessa da parte dell'offeso vale a configurare l'ipotesi dell'ingiuria [...] In difetto del requisito della contestualità, l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore[2] si configura una ipotesi di diffamazione aggravata.-
NOTE
[1] C.d. "body shaming" o derisione del corpo è l'atto di deridere e/o discriminare una persona per il suo aspetto fisico.-
[2] Ex plurimis Cass n. 10905 del 25/02/2020 (fattispecie in tema di "chat" vocale sulla piattaforma "Google Hangouts").-
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