BOCCIATO IN PRIMA ELEMENTARE, SI AL RISARCIMENTO DA LEGGE PINTO DOPO CHE IL TAR AVEVA DECISO DOPO IL SUO DIPLOMA.

23.07.2024

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: BOCCIATURA - TAR MARCHE - SENTENZA N. 910/2023 - GIUSTIZIA LUMACA - LEGGE PINTO - RISARCIMENTO

INDICE

1) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA.-

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[1]

IL FATTO

Della questione ci eravamo già occupati, la mamma di un (all'epoca) bambino non ammesso alla seconda elementare, nel lontano 2010, impugnava tale provvedimento, avanti il Tar Marche, che, solo nel 2023 aveva riconosciuto la illegittimità della bocciatura.-

Fortunatamente, durante questi lunghissimi anni, a seguito del ricorso presentato, il Tar Marche, già nel 2010, aveva sospeso il provvedimento di non ammissione, ed il bambino era stato iscritto, con riserva, alla classe successiva, riuscendo addirittura, nel frattempo, a completare regolarmente la scuola dell'obbligo – e quindi diplomarsi – prima della decisione del 2023.-

Proprio per il ritardo, sopra descritto, ex alunno, ormai ventenne[1], nei mesi scorsi si è risvolto alla Corte di Appello di Ancora, per richiedere l'applicazione della legge n. 89 del 24 marzo 2001, denominata comunemente legge "Pinto", la quale prevede il diritto all'equa riparazione per il mancato rispetto del "termine ragionevole" di durata del processo.-

[2]

LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

La Corte di Appello di Ancona – competente per territorio - ha riconosciuto il risarcimento[2], a titolo di danno non patrimoniale[3], in favore solo del ragazzo[4] in quanto il processo amministrativo è durato quasi 13 anni e mezzo, ben oltre dieci anni del limite di ragionevolezza previsto dalla predetta legge.-

NOTE

[1] Rappresentato e difeso, come nel giudizio amministrativo, dagli avvocati Luisella Cellini e Letizia Murri.-

[2] Nella misura di euro 600 per ogni anno di ritardo.-

[3] Conseguente alla eccessiva durata del giudizio, escludendo quello patrimoniale, in particolar modo per le spese anticipate nel giudizio dinanzi al T.A.R.-

[4] E non anche nei confronti dei genitori.-


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