BLOCCA IL BUS PER SALIRE CON UN CANE SENZA MUSERUOLA, INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO. CASS N. 45289/2024

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: 🚌🐶 #CaneSenzaMuseruola violazione del regolamento sui mezzi pubblici - 🚫🚌 #InterruzionePubblicoServizio focus giuridico sull'art. 340 c.p. - 👮♂️⚖️ #LegalitàESicurezza Il rispetto delle regole da parte dell'autista - 🚷🐾 #TrasportoAnimali disciplina e limiti nel trasporto pubblico - 🧑⚖️📜 #SentenzaCassazione riferimento alla decisione n. 45289/2024 - ⚠️👊 #ComportamentiPrevaricatori atti che ostacolano il servizio pubblico - 🇮🇹⚖️ #DirittoPenale cornice giuridica dell'intervento - 🚍⛔ #ServizioPubblicoBloccato conseguenze concrete dell'azione - 🧵📰 #GiurisprudenzaAttuale per diffondere contenuti a tema giuridico - 🗣️🌍 #InsultiDiscriminatori aggravanti di tipo sociale ed etico - ✒️👨⚖️ #AvvMicheleAlfredoChiariello autore dell'analisi giuridica
INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE;
3) CONCLUSIONI.-
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1. INTRODUZIONE
Un uomo era salito su un autobus urbano con il proprio cane di grossa taglia, tenuto al guinzaglio, ma privo di museruola, in violazione del regolamento comunale e delle norme aziendali sul trasporto di animali.-
L'autista, nel rispetto delle regole e per garantire la sicurezza dei passeggeri, si era rifiutato di riprendere la corsa, invitando l'uomo a scendere. Quest'ultimo, però, aveva bloccato fisicamente la chiusura delle porte, costringendo di fatto il conducente a partire contro la sua volontà.-
Non solo. Secondo quanto accertato, durante l'episodio, l'imputato avrebbe anche proferito insulti e frasi offensive nei confronti di alcuni passeggeri di origine extracomunitaria, aggravando ulteriormente la sua posizione.-
Inizialmente si era ipotizzato il reato di violenza privata (art. 610 c.p.), ma in assenza di querela (da parte del conducente) tale reato non poteva essere perseguito. La vicenda è stata quindi ricondotta correttamente all'interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.), reato procedibile d'ufficio.-
2. LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Cassazione, con la sentenza n. 45289/2024, ha rigettato il ricorso dell'imputato e confermato la condanna per il reato di interruzione di pubblico servizio, previsto dall'art. 340 del Codice Penale.-
Secondo i giudici, la condotta dell'uomo – consistente nel impedire la regolare partenza dell'autobus e nel costringere l'autista a riprendere la corsa in violazione delle regole di sicurezza – aveva comportato un'interferenza concreta e significativa per il funzionamento del servizio pubblico di trasporto, impedendo per alcuni minuti la partenza del mezzo pubblico. A nulla valeva, secondo la Corte, la giustificazione della "breve durata" dell'episodio.-
3. CONCLUSIONI
Comportamenti arroganti, ostinati e prevaricatori – anche privi di violenza fisica – possono integrare il reato di interruzione di pubblico servizio, quando impediscono o turbano il regolare esercizio di una funzione pubblica.-
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🐶🦺 1. Cane senza museruola, regole violate – Un uomo sale sull'autobus con un cane di grossa taglia senza museruola, violando il regolamento comunale e aziendale sul trasporto di animali.
🧑✈️🚌 2. Conducente ostacolato, servizio interrotto – L'autista si rifiuta di partire per motivi di sicurezza, ma l'uomo blocca le porte e lo costringe a riprendere la corsa, causando interruzione del pubblico servizio.
⚖️🏛️ 3. Intervento della Cassazione – La Suprema Corte conferma la condanna ex art. 340 c.p., ritenendo irrilevante la breve durata dell'episodio e riconoscendo la condotta come penalmente rilevante.