AVVOCATO, DIFESA PERSONALE E DIRITTO ALLE SPESE PROCESSUALI. CASSAZIONE N. 2650/2024
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
TAGS: ART. 86 CPC - AVVOCATO DIFESO IN PROPRIO - SPESE PROCESSUALI - CASS. N. 31141/2023 - CASS N. 2650/2024
INDICE
1 ) IL FATTO;
2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-
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[1]
IL FATTO
L'Avvocato che, a norma dell'art. 86 cpc, si avvale dell'istituto della difesa personale, ha diritto, in caso di vittoria, alle specie processuali in danno della controparte?
[2]
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Per la Cassazione, la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale[1] prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, gli onorari stabiliti per la prestazione resa[2] (Cass. 4698/2019; Cass. 2193/2008 e, più recentemente, Cass. n. 31141/2023).-
NOTE
[1] Ai fini della validità della difesa personale, non occorre che la parte rilasci procura a se stessa, ovvero che il medesimo soggetto sottoscriva due volte l'atto processuale, in maniera distinta per ciascuna delle due qualità che, in sostanza, in lui si ricongiungono (T.A.R. Molise n. 119/1994)
Inoltre, l'art. 86 non richiede neppure una formale dichiarazione della parte di voler assumere personalmente la propria difesa, dovendosi tale volontà desumere dal fatto stesso che l'attività processuale sia svolta direttamente dalla parte, che abbia o dichiari di avere le qualità richieste (C. Giust. Amm. Sicilia n. 117/1984)
[2] Addirittura, una sentenza (Pret. Lucca del 27/4/1999) prevedeva la possibilità per l'avvocato, che si era difeso in proprio, di richiedere, a titolo di risarcimento del danno, l'eventuale minor guadagno derivato dall'aver sottratto tempo alla propria attività professionale.-
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