AUTO STORICHE FRA INTERESSE STORICO CULTURALE E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE. TAR LAZIO N. 13630/2024

18.07.2024
l'immagina è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: AUTO STORICHE - DIVIETI - FASCIA VERDE - TAR LAZIO 15408/2023 - CONSIGLIO DI STATO 799/2021 - TAR LAZIO N. 13630/2024

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DEL TAR LAZIO;

3) CONCLUSIONI.-

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[1]

IL FATTO

Della questione avevamo già scritto l'anno scorso (clicca qui), ma successivamente a quella sentenza del TAR del Lazio n.15408/2023, il Comune di Roma aveva emanato un'altra ordinanza, praticamente dello stesso tenore, che prevedeva dei limiti generali alla circolazione, in determinate zone, di autoveicoli alimentati a benzina e a gasolio "Pre-Euro 1", "Euro 1" ed "Euro 2"; nonché di autoveicoli alimentati a gasolio "Euro 3" ed infine ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina e a gasolio "Pre-Euro 1" e "Euro 1".-

Inoltre, l'ordinanza in parola poneva in essere una limitata deroga al suddetto divieto di circolazione, "dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 24.00 del sabato, per gli autoveicoli, motoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii. ("Nuovo codice della strada) e per i ciclomotori ultratrentennali (dotati di certificato di rilevanza storica).

Avverso questi provvedimenti la Scuderia Romana La Tartaruga, l'Associazione Italiana Automotoveicoli Classici, e tante altre associazioni e privati, promuovevano ricorso avanti il Tar Lazio.-

[2]

LA SENTENZA DEL TAR LAZIO

Il Tar Lazio, ispirandosi al "parere definitivo del Consiglio di Stato n. 799/2021", accoglieva il ricorso sui seguenti presupposti:

  • i mezzi di interesse storico e collezionistico rappresentano un bene di rilevanza culturale, pertanto assoggettato alla protezione previsto dall'ordinamento e, con esso, dalla stessa Costituzione (art.9, ma va considerato anche l'art.16 sulla libertà di circolazione);
  • di conseguenza, non se ne può, senza adeguato e ragionevole bilanciamento con altro valore di rango costituzionale (la salute, ex art.32 Cost.), imporre il sacrificio immotivato, pena l'emersione di un diritto "tiranno";
  • le ordinanze sindacali adottate da Roma Capitale introducono per i mezzi di interesse storico, come detto, una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella più restrittiva stabilita per i veicoli più inquinanti, consentendo, in aggiunta alla domenica ed ai festivi, la circolazione il venerdì' sera e il sabato, senza fornire adeguato supporto motivazionale in ordine a tale scelta.-

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CONCLUSIONI

In definitiva, nonostante che i mezzi di interesse storico, in quanto costituenti veicoli inquinanti, spesso appartenenti a classi di omologazione pre-euro1, possono legittimamente essere incisi da misure restrittive della circolazione, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, tali misure, tuttavia, come sopra evidenziato, devono tenere conto della specificità dell'interesse culturale che i mezzi in questione soddisfano, talchè l'equiparazione al trattamento riservato ai veicoli più inquinanti (per così dire) comuni costituisce un sacrificio irrispettoso di quell'interesse, dal momento che la loro sostituzione, a differenza di quanto avverrebbe con i veicoli ordinari, comporterebbe inevitabilmente la perdita del bene culturale, così come in caso di blocco totale della loro circolazione.-

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