ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO NON GIUSTIFICA REVOCA MANTENIMENTO. TRIB. BENEVENTO N.1023/2024

08.08.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO

TAGS: ARTT. 147 E 148 CC - MANTENIMENTO - INDIPENDENZA ECONOMICA - TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 1023/2024 - 

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO.-

*****

[1]

IL FATTO

Se l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 cc., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finchè essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica, può questa dirsi raggiunta con l'assunzione, per una ventiduenne, con contratto di apprendistato da parrucchiera a tempo indeterminato con periodo di formazione professionale di mesi 36, con stipendio mensile variabile tra i 600 e 900 euro?

[2]

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO

Nel caso di specie, sottoposto al Tribunale di Benevento, dal padre, obbligato al mantenimento, la risposta è negativa, in quanto il contratto di apprendistato professionalizzante[1] non è di per sé tale da dimostrare la totale indipendenza economica, ma occorre la compresenza di altri elementi:

  • la durata dello stesso;
  • la retribuzione effettivamente percepita.-

Applicando questi principi alla fattispecie in esame, emergeva che la giovane età della ragazza, l'entità della retribuzione, ma soprattutto la precaria durata del contratto di apprendistato comportavano la sussistenza dell'obbligo di mantenimento del padre in favore della figlia.-

Pur tuttavia, proprio perché, nonostante tutto la ragazza, convivente con la madre, godeva di una entrata fissa, il Tribunale disponeva non già la revoca, ma una diminuzione dell'importo dell'assegno di mantenimento.-

NOTE

[1] Per il CCNL di categoria finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali per i soggetti dai 18 ai 29 anni.

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