ASSUNZIONE, ANCHE OCCASIONALE, DI PSICOFARMACI IMPEDISCE RINNOVO PORTO ARMI. TAR TOSCANA N.95/2024

28.09.2024
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A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO

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INDICE

1) IL FATTO

2) LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA;

3) CONCLUSIONI.-

*****

[1]

IL FATTO

Quali conseguenze determina l'assunzione, anche occasionale, di psicofarmaci, nel procedimento di rinnovo del porto d'armi?

Nel caso di specie, un soggetto, titolare di un porto d'armi da oltre cinquanta anni, in occasione del rinnovo dello stesso, dichiarava, con riferimento all' "uso di sostanze psicotrope", di assumere alcuni psicofarmaci per curare una sindrome depressiva ansiosa.-

A seguito della prescritta visita medica, veniva ritenuto non idoneo al rinnovo del porto d'armi, poiché non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 DM 28.4.1998 e, ciò, sempre in conseguenza dell'assunzione di sostanze psicotrope.-

[2]

LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA

Il Tar Toscana rigettava il ricorso, confermando l'impossibilità di procedere con il rinnovo, in quanto l'art. 35 TULPS ed il DM 28.4.1998 individuano quale causa di esclusione dal rinnovo del porto d'armi l'assunzione, anche occasionale, di psicofarmaci.-

[3]

CONCLUSIONI

La sentenza del TAR Toscana n. 95/2024 evidenzia come l'assunzione, anche occasionale, di psicofarmaci rappresenti un ostacolo insormontabile per il rinnovo del porto d'armi, conformemente a quanto previsto dall'art. 35 del TULPS e dal DM 28.4.1998. Il caso in esame conferma l'approccio rigoroso delle autorità nell'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica per il rilascio o il rinnovo del porto d'armi, ponendo la tutela della sicurezza pubblica al di sopra delle esigenze individuali. Pertanto, l'assunzione di psicofarmaci, anche per il trattamento di patologie comuni, come la sindrome depressiva ansiosa, determina l'impossibilità di ottenere il rinnovo, sottolineando la centralità di un quadro clinico stabile e privo di potenziali rischi nel contesto delle autorizzazioni per il possesso e il porto di armi.-

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