ASSOLTO IN SEDE PENALE, MA RESTA AMMONITO DAL QUESTORE. CDS N. 9211/2024

A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO
TAGS: AMMONIMENTO DEL QUESTORE - MISURA PREVENTIVA - CONDOTTE PERSECUTORIE - CONSIGLIO DI STATO N. 9211/2024 - ASSOLUZIONE PENALE - AUTONOMIA GIURIDICA - ARTICOLO 8 DL 11/2009
INDICE
1)INTRODUZIONE;
2) GLI ISTITUTI GIURIDICI;
3) LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO;
4) CONCLUSIONI.-
*****
[1] INTRODUZIONE
Cosa succede se un soggetto, dopo essere stato sottoposto ad ammonimento, per
comportamenti aggressivi ed ossessivi nei confronti della ex moglie, viene
assolto ("perché il fatto non sussiste") in sede penale?
La sentenza n. 9211/2024 del Consiglio di Stato offre l'occasione per riflettere sull'uso dell'ammonimento del Questore come strumento di prevenzione contro comportamenti persecutori. In particolare, il caso esamina la relazione tra il giudizio penale e la misura dell'ammonimento, evidenziando la separazione e l'autonomia di questi strumenti nell'ordinamento giuridico italiano.-
[2] GLI ISTITUTI GIURIDICI
L'articolo 8 del d.l. n. 11/2009, convertito nella legge n. 28/2009, disciplina
l'ammonimento del Questore come misura preventiva contro condotte persecutorie.
Questo strumento non ha finalità punitive, ma si propone di prevenire reati
contro la persona, basandosi su una valutazione di rischio. A differenza del
processo penale, per l'ammonimento non è richiesta la prova certa di un reato,
ma soltanto un ragionevole fondamento che suggerisca un pericolo imminente.-
Inoltre, l'ammonimento è un provvedimento amministrativo che si fonda su un'istruttoria indipendente dal giudizio penale.-
[3] LA SENTENZA DEL
CONSIGLIO DI STATO
Con tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha confermato che l'ammonimento può
essere legittimamente adottato – e mantenuto efficace - anche in assenza di una condanna penale,
poiché la misura ha una finalità preventiva e non punitiva; l'assoluzione
penale, quindi, non invalida l'ammonimento, che si basa su un'indagine
amministrativa autonoma. -
[4] CONCLUSIONI
La sentenza chiarisce che il provvedimento può essere adottato senza la
necessità di una condanna penale, a condizione che ci siano ragionevoli motivi
per temere un rischio per la sicurezza della persona.-
Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:
1) Autonomia dell'ammonimento – L'ammonimento del Questore è una misura preventiva indipendente dal processo penale e non richiede una condanna per essere applicato.
2) Finalità preventiva – L'ammonimento non è punitivo, ma serve a prevenire reati basandosi su una valutazione del rischio, senza necessità di prove certe.
3) Conferma giurisprudenziale – Il Consiglio di Stato (sent. n. 9211/2024) ha ribadito che l'assoluzione penale non annulla automaticamente l'ammonimento.
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