ANTENNE RADIO IN UN SITO UNESCO, IL CASO CASTEL DEL MONTE. TAR BARI N.847/2023.
A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1 ) INTRODUZIONE;
2) IL FATTO;
3) BREVISSIMI CENNI SULLA NORMATIVA;
4) SUL RUOLO DEI COMUNI;
5) LA DECISIONE DEL TAR BARI;
6) CONCLUSIONI.-
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INTRODUZIONE
Nei mesi scorsi ha destato parecchio scalpore la decisione del Tar Bari che ha ritenuto legittima la richiesta di una compagnia telefonica di installare un'antenna radio nei pressi – meno di due km - da un sito di una bellezza straordinaria, una delle tante ricchezze della Puglia e patrimonio Unesco, vale a dire Castel del Monte.-
La decisione – anche alla luce degli ultimi sviluppi burocratici - pare segnare la fine di ogni presidio giuridico sociale/salutistico/ambientale di fronte al progresso tecnologico.-
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IL FATTO
L'autorizzazione[1] richiesta riguardava la realizzazione di una stazione radio, consistente in una struttura composta da un palo di 18 metri di altezza su basamento in elementi prefabbricati in calcestruzzo armato assemblati fra di loro, di altezza massima pari a cm.75, appoggiata sul terreno, e da locale tecnico alla base, il tutto – come spesso accade – con il camuffamento in finto albero (pino o altre specie autoctone della zona circostante) con rivestimento in finta corteccia per adottare trattamenti cromatici coerenti con i caratteri del luogo, nonché con il camuffamento dell'area apparati tramite piantumazioni con essenze della macchia mediterranea (specie quercine allo stato arboreo ed arbustivo, ecotipi locali) atti a ridurre l'impatto visivo degli stessi apparati dell'antenna.-
Tale autorizzazione subiva il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, avverso il quale la compagnia telefonica agiva in giudizio avanti il Tar Bari.-
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BREVISSIMI CENNI SULLA NORMATIVA
Se gli impianti di telefonia sono definiti "opere di urbanizzazione primaria" aventi "carattere di pubblica utilità", al pari di autostrade, acquedotti – e per questo deve essere garantita la presenza necessaria per garantire il servizio– va comunque eseguita una approfondita istruttoria circa la loro compatibilità con le esigenze di tutela, anche di tipo paesaggistico, dell'area interessata, nonché (almeno) del rispetto dei limiti di emissione e dei valori, per legge, stabiliti per l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, fermo restando che l'attuale normativa non prevede neanche un obbligo di distanza minima dalle abitazioni, come, invece, stabilito dalla disciplina precedente.-
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IL RUOLO DEI COMUNI
Da qualche anno la normativa in vigore è caratterizzata da una certo favor imprenditoriale, a discapito di una più regolamentata diffusione delle antenne.-
Per anni, lo si dica senza timore di smentita, le concessioni di aree per l'installazione delle antenne radio sono state per i Comuni fonte di notevoli introiti, ma, da qualche tempo, anche i canoni sono stati calmierati, ribassati notevolmente, cui è corrisposta una semplificazione per l'ottenimento delle autorizzazioni alle suddette installazioni.-
Quindi – se da un lato non ci sono grandi vincoli da rispettare e dall'altro è stata semplificata la procedura autorizzativa – i Comuni hanno le mani legate? No, non proprio.-
I Comuni possono cercare di "difendersi" da queste richieste di installazioni predisponendo "un piano annuale delle antenne", cioè un regolamento finalizzato alla corretta pianificazione urbanistica e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico delle stazioni radio base per la telefonia mobile ubicate nel territorio comunale[2].-
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LA DECISIONE DEL TAR BARI
Per il Tar, non solo l'area in questione, "presenta numerosi edifici, oltre che innumerevoli pali della luce, unitamente ad alberi e piante varie, mentre la rilevata e contestata vicinanza al castello federiciano consiste in effetti in una distanza dell'impianto dallo stesso di ben 1930 metri, ma è innegabile la portata di pubblica utilità dell'opera.
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CONCLUSIONI
La sentenza in commento non è assolutamente condivisibile.-
Come è possibile installare un'antenna a poche centinaia di metri da un sito di tale bellezza ed importanza storica?
Si è già detto che le antenne radio rivestono una funzione di pubblica utilità e deve essere garantita la capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni[3], ma, nel caso di specie, pare non tenersi conto del contesto in cui la struttura andrebbe ad inserirsi e, non già e/o non tanto da un punto di vista salutistico – che già di suo avrebbe una posizione dominante rispetto ad altri profili - quanto paesaggistico.-
Non vi è chi non veda non solo che l'intervento rischia pericolosamente di alterare negativamente l'immagine del contesto paesaggistico (il manufatto, specie se camuffato da finto albero confligge coi valori ambientali e paesaggistici dell'area prescelta per l'installazione dell'impianti), ma che la pronuncia rappresenta un pericoloso lasciapassare verso una irreversibile situazione di antenne selvagge.-
Si segnala che, proprio nelle scorse settimane, l'opera ha avuto il definitivo, dopo il rigetto che ha portato al giudizio amministrativo - benestare di tutti gli Enti coinvolti (tra cui Soprintendenza ed il Parco nazionale dell'Alta Murgia); l'ultima parola spetta alla Provincia: chi la spunterà?
NOTE
[1] Ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (d.lgs 259/2003 (ora artt. 44 e 49)
[2] Tuttavia, "non possono stabilire limiti elettromagnetici in quanto la tutela della salute pubblica e dell'ambiente è materia riservata allo Stato".- (Tar Puglia Sezioni Unite n. 1135/2023)
[3] Consiglio di Stato, n. 5283/2022.-
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