ANCORA UNA VOLTA, IL TAR LAZIO CONFERMA CHE COSTITUISCE UN GRAVE PREGIUDIZIO NON CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE AL LAVORATORE SOSPESO, PERCHE’ NON VACCINATO. COMMENTO ALL’ORDINANZA N. 1234/2022

08.03.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: SOSPENSIONE LAVORO - VACCINAZIONE OBBLIGATORIA - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE

INDICE

· IL FATTO;

· IL CONTENUTO DELLA DECISIONE CAUTELARE;

· I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DEL TAR LAZIO.-

[1]

IL FATTO

Un Assistente Capo di Polizia Penitenziaria - appartenente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Sardegna - impugnava, avanti il Tar Lazio, il provvedimento di immediata sospensione, che lo aveva colpito, in quanto non vaccinato contro il covid.-

[2]

IL CONTENUTO DELLA DECISIONE CAUTELARE

Il Tar Lazio, Presidente Leonardo Spagnoletti, seguendo l'orientamento (si veda il prossimo paragrafo) già commentato, accoglieva - questa volta in parte - l'istanza di sospensione del provvedimento.-

Questa volta in parte, perché, nonostante il provvedimento sia fondato sul

"doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo - cui è funzionalizzato l'obbligo vaccinale - e l'assicurazione di un sostegno economico vitale, idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell'attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster - tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare[1]",

il Tar Lazio disponeva che al ricorrente fosse corrisposto un assegno alimentare (che, per inciso, lo scrivente evidenzia, è un trattamento riservato al lavoratore che subisce una sanzione disciplinare..) pari alla metà del trattamento retributivo di attività.-

[3]

I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DEL TAR LAZIO

Come detto, molto prolifica è l'attività giurisprudenziale, sul punto.-

Fra i vari articoli già pubblicati, si vedano, sullo stesso argomento

[1] Sulla natura "non disciplinare" della sospensione, si veda anche https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/per-il-tribunale-di-trani-la-sospensione-dal-lavoro-e-dalla-retribuzione-a-causa-della-mancata-vaccinazione-contro-il-covid-non-e-un-provvedimento-disciplinare-commento-al-decreto-n-2868-2022/ 

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