ANCHE UNA SOLA SBERLA AL FIGLIO CONFIGURA IL REATO DI ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE. CASS N. 46974/2024
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
TAGS: ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE - SCHIAFFO - EDUCAZIONE GENITORI - DIRITTI DELL'INFANZIA - INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE - CASS. 46974/2024
INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) IL FATTO;
3) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;
4) CONCLUSIONI.-
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[1] INTRODUZIONE
Lo schiaffo ad un figlio, preadolescente, in risposta a un comportamento giudicato irrispettoso e provocatorio dello stesso, è un atto lecito oppure configura una ipotesi di abuso dei mezzi di correzione?
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 46974/2024.-
[2] IL FATTO
Secondo quanto riportato nella sentenza, il genitore aveva agito in un momento di esasperazione, motivato dal desiderio di "correggere" il figlio, il quale si era rifiutato di svolgere i compiti scolastici e aveva risposto con parole sgarbate. –
[3] LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
L'articolo 571 c.p. vieta qualsiasi atto che, anche se mosso da intenti educativi, comporti un rischio per la salute fisica o psicologica del minore. –
Nel caso specifico, lo schiaffo è stato giudicato incompatibile con il ruolo educativo del genitore. La sentenza ha sottolineato che l'educazione non può giustificare forme di violenza, anche minime, in quanto queste ledono il principio costituzionale di rispetto della persona umana e si pongono, anche, in contrasto con le convenzioni internazionali sui diritti dell'infanzia.-
Nella motivazione, la Corte ha fatto riferimento alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che tutela il minore da qualsiasi forma di violenza, anche quando esercitata all'interno della famiglia. È stato evidenziato come il concetto di "interesse superiore del minore" debba guidare ogni azione educativa, escludendo qualsiasi forma di punizione corporale. –
La sentenza ha ribadito che anche gli atti apparentemente lievi possono avere conseguenze negative a lungo termine sullo sviluppo psicologico del minore, influendo sul suo senso di sicurezza e autostima.-
[4] CONCLUSIONI
Fermo il divieto di ogni violenza fisica, vale la pena fermarsi a riflettere: davvero lo schiaffo, il "buon vecchio schiaffo", quel gesto simbolico che per generazioni è stato il richiamo educativo per eccellenza, merita di essere bandito senza appello?
Certo, il rischio di abuso esiste, ma paragonare un gesto sporadico e misurato a una forma di maltrattamento rischia di scivolare in una semplificazione tanto automatica, quanto pericolosa, con il rischio di depotenziare i genitori, relegandoli al ruolo di spettatori impotenti di fronte a comportamenti che richiedono interventi immediati.-
Per questo, pur in astratto condividendo il principio espresso dalla sentenza, forse l'applicazione al caso specifico appare alquanto eccessiva.-
Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:
- La Cassazione ha stabilito che anche una sola sberla ad un figlio può configurare il reato di abuso dei mezzi di correzione;
- Un genitore, esasperato dal comportamento provocatorio del figlio preadolescente, seguito dal rifiuto di svolgere i compiti scolastici e da risposte irrispettose, lo schiaffeggiava;
- La Corte ha ritenuto che lo schiaffo è incompatibile con il ruolo educativo del genitore;
- La sentenza - in linea con la giurisprudenza piu' recente - richiama la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;
- Pur riconoscendo il divieto di violenza, l'articolo evidenzia il rischio di marginalizzare il ruolo dei genitori con un'interpretazione troppo rigida.