ANCHE I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO IMPUGNARE LA NOMINA DEGLI ASSESSORI IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI GENERE. TAR SALERNO SENTENZA N. 2505/2021
cura dell'Avv. Laura Buzzerio
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INDICE
1 ) LA PARITA' DI GENERE;
2) LE ECCEZIONI A DETTO PRINCIPIO;
3) LA PRONUNCIA IN COMMENTO.-
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LA PARITA' DI GENERE
Come noto, l'art 1, comma 137 della legge n. 54/14 (c.d. legge Delrio) ha introdotto il principio[1] per cui "nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico".-
Sul principio di parità tante sono le relative norme, previste in diverse fonti nazionali e comunitarie[2].-
Anche se la nomina degli assessori è un atto strettamente fiduciario e discrezionale, naturalmente, se emanato in violazione della disposizione normativa in commento può essere impugnato.-
La particolarità della pronuncia in commento è individuabile nella circostanza che ad impugnare l'atto di nomina siano state tre componenti del consiglio comunale appartenenti al genere sottorappresentato nella composizione della giunta, ritenute legittimate in quanto titolari dell'interesse concreto e specifico che fosse assicurato il rispetto da parte del Sindaco di tutte le disposizioni normative previste nella nomina dei componenti della Giunta" [...] alla luce del condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura fiduciaria della carica assessorile non può giustificare la limitazione di un eventuale interpello "alle sole persone appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco"[...].-
[2]
LE ECCEZIONI A DETTO PRINCIPIO
Se è certamente necessario garantire la parità tra i sessi e conseguentemente le reciproche pari opportunità, il principio di parità formale tra uomo e donna può essere derogato nel caso in cui sussista una effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilità dalla legge.-
Tuttavia, occorre che tale impossibilità sia adeguatamente provata sulla base di un'accurata e approfondita istruttoria e altrettanto adeguatamente e puntualmente motivata con riferimento alle specifiche ragioni che non consentono di rispettare quella percentuale di rappresentanza (ex plurimis Tar Puglia sentenza n. 13/2020).-
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LA PRONUNCIA IN COMMENTO
Il Tar Salerno, pronunciandosi su un ricorso proposto da cittadine elettrici e residenti nel Comune di Positano, tre delle quali anche con la carica di consigliere comunali, avverso il decreto sindacale con il quale erano stati nominati i componenti della Giunta Comunale di Positano,
provvedeva
a dichiarare illegittimo, per violazione dell'art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56, il decreto sindacale di composizione della giunta comunale di un Comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, in quanto l'indagine sulla disponibilità di persone di sesso femminile ad assumere l'incarico di assessore comunale era stata limitata dal Sindaco a n. 5 concittadine a fronte di una popolazione di n. 3.900 abitanti (senza che venisse neanche fornito alcun elemento probatorio a supporto della circostanza che le uniche personalità femminili che avrebbero potuto ricoprire la carica assessorile fossero solo quelle che, interpellate, avevano rinunciato).-
NOTE
[1] Va segnalato che, già prima della introduzione della richiamata legge, si registrava un identico orientamento giurisprudenziale, circa il necessario rispetto del principio di parità di genere (Cons. Stato, sez. V, 18.12.2013, n. 6073).-
[2] Ad esempio, a solo titolo esemplificativo e molto sintetico:
- Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198), all'art. 1, comma 4, precisa che "l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività", e l'art. 6 T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) prevede che "Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del TUEL 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti".-
- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha consacrato il divieto di ogni discriminazione sulla base del sesso (art. 21) ed il principio di parità tra uomini e donne (art. 23) come diritti fondamentali di tutti gli individui, da assicurare in ogni ambito, anche mediante l'adozione di misure a sostegno del genere sottorappresentato (art. 23, comma 2).-
- Anche il Trattato sull'Unione europea afferma la parità di genere ed il divieto di discriminazione basata sul sesso (artt. 2 e 3).-
- Sul piano costituzionale, l'art. 51 Cost., nel testo introdotto dalla legge costituzionale 30 maggio 2003 n. 1, prevede che, ai fini dell'accesso alle cariche elettive, "la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".
- Tale principio viene ribadito dall'art. 117, comma 7, Cost., per quel che attiene alla composizione degli organi di governo regionale ("Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive") .
- L'art. 6, comma 3, del d. lgs.18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art.1, comma 1, della legge 23 novembre 2012 n. 215, prevede che: "Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti" .La parità di genere è inoltre sancita dall'art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
- Con particolare riferimento al caso in esame viene in rilievo l'art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale stabilisce che "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico".-
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