AI DIPENDENTI COMUNALI ASSEGNATI PRESSO UN TRIBUNALE NON SPETTA INDENNITÀ GIUDIZIARIA. TRIB. TRANI N. 894/2021

03.06.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: INDENNITA' GIUDIZIARIA - DIPENDENTI COMUNALI - DISTACCO - TRIB. TRANI N. 894/2021 - CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1591/2022

INDICE

1)IL FATTO;

2) CENNI SUL DISTACCO DEL DIPENDENTE COMUNALE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA;

3) LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI.-

4) LA CONFERMA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI.-

*****

[1]

INTRODUZIONE

Un soggetto, dipendente di un Comune della Bat, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani, al fine di ottenere la condanna del suo datore di lavoro al pagamento della somma, dovuta per il lavoro svolto quale operatore giudiziario, dell'indennità amministrativa/giudiziaria di cui all'art. 3 della L. n. 27/1981 e alla L. n. 221/1988 e s.m.i..-

[2]

CENNI SUL DISTACCO DEL DIPENDENTE COMUNALE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA.-

(A)

LA INDENNITA' GIUDIZIARIA

Oggetto della richiesta del ricorrente è il pagamento della c.d. "indennità giudiziaria", spettante ai magistrati ex art. 3 della L. n. 27/1981 ed estesa ai dipendenti degli Uffici Giudiziari dalla L. n. 221/1988, nonché al personale delle magistrature speciali dalla L. n. 51/1989.-

Il ricorrente sosteneva che, svolgendo le medesime funzioni di un operatore giudiziario aveva diritto al pagamento della predetta indennità, a prescindere dal fatto che non facesse parte dell'amministrazione giudiziaria, ma di quella amministrativa (cioè, alle dipendenze del Comune).-

(B)

SUL DISTACCO DEL LAVORATORE[1]

Il dipendente distaccato non viene, infatti, inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro con l'ente distaccante non viene meno, né muta, pertanto, la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale.-

Emblematico è che, in caso di distacco del lavoratore presso altro datore di lavoro, mentre quest'ultimo, beneficiario delle prestazioni lavorative, dispone dei poteri funzionali all'inserimento del lavoratore distaccato nella propria struttura aziendale, persistono fra distaccante e lavoratore i vincoli obbligatori e di potere-soggezione, mantenendo il distaccante, fra l'altro, il potere di licenziare (Cass. 7049/2007, 10771/2001; nonché le richamate Cass. nn. 19916/2016, 20049/2016).-

(C)

IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL LAVORATORE DISTACCATO

Ovvia conseguenza di quanto fin qui detto è che il trattamento economico da riservare in favore del lavoratore distaccato non potrà che essere individuato, alla luce della contrattazione collettiva di settore applicabile, al rapporto di lavoro dell'ente distaccante.-

[3]

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI

Il giudice tranese[2] richiamando l'orientamento di legittimità maggioritario[3], lo applicava al caso di specie, rigettava la domanda, sul presupposto che mancasse una norma di contrattazione collettiva che prevedesse tale riconoscimento.-

[4]

LA CONFERMA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI

Occorre segnalare che la sentenza in commento è stata confermata, per gli stessi motivi, dalla Corte di Appello di Bari, in sede di gravame, così come proposto dallo stesso dipendente comunale con pronuncia n. 1591/2022[4].-

NOTE

[1] Istituto disciplinato dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 56.

[2] Nella persona della Dott.ssa Floriana Dibenedetto.-

[3] Vale a dire le sentenze n. 19916/2016, n. 20049/2016 e n. 17742/2017, che tanto avevano sancito: "In tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore distaccato presso gli uffici giudiziari proveniente da un'amministrazione di comparto diverso dai Ministeri (nella specie, un Comune) non spetta l'indennità di amministrazione, in quanto il trattamento economico dei lavoratori distaccati, riservato dall'art. 71 del d.lgs. n. 165 del 2001 alla contrattazione collettiva, va individuato con riferimento alla contrattazione collettiva propria dell'ente distaccante, con cui non viene meno il rapporto di lavoro, non venendo il lavoratore distaccato inquadrato nell'amministrazione di destinazione".-

[4] Il cui percorso motivazionale è ripreso da altra pronuncia della Corte di Appello di Bari n. 264/2023.-

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