AFFIDAMENTO ESCLUSIVO AL PADRE SE LA MADRE FA USO DI CANNABIS (MA NIENTE DECADENZA SE DETIENE MATERIALE SESSUALMENTE ESPLICITO)
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
TAGS: AFFIDAMENTO ESCLUSIVO - DECADENZA RESPONSABILITA' GENITORIALE - TRIBUNALE DI ROMA
INDICE
1)INTRODUZIONE;
2)GLI ISTITUTI;
3)LE DUE SENTENZE IN COMMENTO.-
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INTRODUZIONE
Durante questa caldissima estate, che sta volgendo al termine, il Tribunale Civile di Roma ha emesso due sentenze in tema di responsabilità genitoriale, che meritano di essere analizzate, perché valutano in maniera del tutto opposta, alcune condotte non certo irreprensibili.-
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GLI ISTITUTI
Prima di procedere è opportuno descrivere brevemente gli istituti in commento.-
Per "Responsabilità genitoriale" si intende la responsabilità che i genitori hanno nei confronti dei figli e costituisce il diritto-dovere all'istruzione, all'educazione e al mantenimento, che si esauriscono col raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte del figlio.-
Nel diritto italiano la responsabilità genitoriale è affidata a entrambi i genitori[1] (art. 316 del c.c., come sostituito dal D. Lgs. n. 154/2013, che ha anche eliminato il termine "potestà" sostituendolo col termine "responsabilità" genitoriale).-
L'affidamento dei figli definisce come ripartire ed esercitare la responsabilità genitoriale sui figli minorenni in situazioni di non-convivenza dei genitori.-
Vale per tutti i casi di cessazione di convivenza dei genitori sia per le coppie di fatto, che per separazioni e divorzio.-
In Italia la legge 8 febbraio 2006, n. 54 relativa all'Affido condiviso ha modificato l'Art. 155 del Codice civile il quale recita:
«Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.»
Pertanto, la relazione genitore-figlio deve essere tutelata e mantenuta al di là della cessazione della convivenza dei genitori.-
In base a quanto stabilito dalla legge, in presenza di motivazioni molto gravi per le quali uno dei due genitori non dovesse risultare idoneo al ruolo che dovrebbe svolgere, è possibile richiedere al giudice l'affidamento esclusivo all'altro.-
La decadenza dalla responsabilità genitoriale è disciplinata dall'art. 330, cod. civ. secondo il quale può essere pronunciata quando il genitore vìola o trascura i doveri inerenti la responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio.-
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LE DUE SENTENZE IN COMMENTO
Con la prima sentenza, il Tribunale di Roma[2] aveva affidato, esclusivamente, al padre la figlia minore, revocandola alla madre, colpevole di essere una assuntrice abituale di hashish.-
In particolare, secondo quanto si legge nel provvedimento, la madre – non solo sottovalutava l'uso e la pericolosità della sostanza (ma anche della marijuana) che considerava normale – ma addirittura tollerava che anche l'altra figlia, minore, l'assumesse e la custodissero in casa, pure in maniera poco "nascosta".-
In uno strenuo, quanto inutile, tentativo (respinto dal Tribunale) la madre aveva provato a difendersi facendo leva sulla circostanza che il padre utilizzasse dei farmaci appartenenti alla categoria delle benzodiazepine, medicinali sedativo-ipnotici.-
In definitiva, il Tribunale revocava l'affidamento alla madre, non solo perché assuntrice di sostanze stupefacenti, ma anche, e soprattutto, perché "un genitore non può sminuire o rendersi complice dell'uso di sostanze".-
Con l'altra sentenza in commento, la n. 11817/2023, il Tribunale di Roma ha ritenuto di non dover disporre la decadenza della responsabilità genitoriale per la madre che conservava materiale sessualmente esplicito nel suo cellulare e, per disattenzione, aveva permesso ai figli minorenni di impossessarsi del telefono e di visionarlo, sul presupposto che il suo comportamento, nel corso degli anni, era stato ineccepibile.-
NOTE
[1] Nel passato era riconosciuto solo al Padre.-
[2] Identica a Trib. Catania, ord. del 25.09.2014.