A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA C.D. RIFORMA ORLANDO, IL RICORSO PER CASSAZIONE PRESENTATO PERSONALMENTE DALL’IMPUTATO E’ DA CONSIDERARSI INAMMISSIBILE Commento alla sentenza n. 26621/2021 della Cassazione Penale

11.08.2021

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: RICORSO PER CASSAZIONE PERSONALE - RIFORMA ORLANDO

INDICE

1)INTRODUZIONE;

2) SUL RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO PERSONALMENTE DALL'IMPUTATO;

3) LA DECISIONE IN COMMENTO.-

INTRODUZIONE

Un soggetto ricorreva personalmente per Cassazione, impugnando una sentenza della Corte di appello di Torino, confermativa di quella di primo grado che, all'esito del giudizio abbreviato, lo aveva riconosciuto l'imputato responsabile di due episodi di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale; in particolare, lamentava la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. penale (danno patrimoniale di speciale tenuità).-

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SUL RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO PERSONALMENTE DALL'IMPUTATO

L'originaria formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. Pen. prevedeva che il ricorso per Cassazione potesse essere presentato dalla parte personalmente, ovvero da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione.-

La legge n. 103/2017, c.d. "Riforma Orlando", ha eliminato tale possibilità, prevedendo che l'atto di ricorso avanti la Suprema Corte, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione», non modificando, viceversa, la legittimazione personale dell'imputato a proporre autonomamente le impugnazioni diverse dal ricorso in esame.-

Subito dopo l'emanazione della predetta legge, la Cassazione era intervenuta a Sezioni Unite, stabilendo che

"Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. Dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. (Cass. pen. Sez. Unite Sent. n. 8914/2017).-

Per completezza sul punto, si precisa come "[...] Il ricorso per cassazione presentato personalmente dall'imputato successivamente alla modifica dell'art. 613, comma 1, cod. proc. Pen. Ad opera dell'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, pur se inammissibile, ove sia tempestivo consente, a differenza di quello tardivo, la formazione del rapporto processuale, determinando l'irrevocabilità della sentenza solo alla data in cui è pronunciata la decisione che ne dichiara l'inammissibilità o che lo rigetta [...].- (Cass. 8899/2021)

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LA DECISIONE IN COMMENTO

Per questi motivi, la Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso, a sola firma dell'imputato, presentato il 12 giugno 2020, cioè dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, come detto, aveva eliminato la possibilità, del ricorso personale dell'imputato.-

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